+Oggetto
---+5. Conformemente all’articolo 32, paragrafo 6,della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …
---+6. A tal fine, i presenti orientamenti forniscono un insieme di elementi oggettivi a sostegno …
---+7. I presenti orientamenti non intendono limitare la facoltà ultima dell’autorità competente e …
---+8. I presenti orientamenti dovrebbero essere letti congiuntamente alle condizioni di cui …
---+9. Quanto emanato dai presenti orientamenti dovrebbe applicarsi anche quando l’accertamento della …

Oggetto

Oggetto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
5. Conformemente all’articolo 32, paragrafo 6,della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …

Conformemente all’articolo 32, paragrafo 6,della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti intendono promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.

6. A tal fine, i presenti orientamenti forniscono un insieme di elementi oggettivi a sostegno …

A tal fine, i presenti orientamenti forniscono un insieme di elementi oggettivi a sostegno dell’accertamento del fatto che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, secondo le situazioni descritte nell’articolo 32, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/59/UE. L’autorità competente effettuerà tale accertamento sulla base dei risultati dello SREP condotto ai sensi dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e specificato ulteriormente negli orientamenti SREP. A tale proposito l’autorità di risoluzione potrebbe dover interpretare i risultati dello SREP se consultata dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

7. I presenti orientamenti non intendono limitare la facoltà ultima dell’autorità competente e …

I presenti orientamenti non intendono limitare la facoltà ultima dell’autorità competente e dell’autorità di risoluzione di accertare se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. L’accertamento del fatto che uno degli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti si è concretizzato con riferimento ad un ente specifico non dovrebbe spingere l’autorità competente o l’autorità di risoluzione, a seconda dei casi, ad accertare automaticamente che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, né comportare l’applicazione automatica degli strumenti di risoluzione. Parimenti, l’elenco degli elementi oggettivi di cui ai presenti orientamenti non è né esaustivo né definitivo, dal momento che non è ragionevolmente possibile prevedere tutte le situazioni di crisi.

8. I presenti orientamenti dovrebbero essere letti congiuntamente alle condizioni di cui …

I presenti orientamenti dovrebbero essere letti congiuntamente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, che specificano, oltre al requisito “in dissesto o a rischio di dissesto", altri due requisiti che devono essere soddisfatti per l’adozione di azioni di risoluzione. Di conseguenza, l’accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto effettuato dall’autorità competente e/o dall’autorità di risoluzione in conformità con i presenti orientamenti non comporta di per sé il fatto che tutte le condizioni per adottare le azioni di risoluzione sono soddisfatte. Per completezza è opportuno tenere presente che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, rispettivamente, l’adozione di misure di risoluzione è anche subordinata all’assenza di un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza che pongano rimedio alla situazione in tempi ragionevoli, e che l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.

9. Quanto emanato dai presenti orientamenti dovrebbe applicarsi anche quando l’accertamento della …

Quanto emanato dai presenti orientamenti dovrebbe applicarsi anche quando l’accertamento della situazione nella quale un ente è in dissesto o a rischio di dissesto è condotto dall’autorità pertinente nel decretare che un ente non è più economicamente sostenibile per esercitare i suoi poteri di svalutazione e/o di conversione, a norma dell’articolo 60 della direttiva 2014/59/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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