+Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
---+14. Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente …
---+15. Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta …
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Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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14. Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente …
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Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente creditizio fornisca le attività a basso rischio al DGS secondo una delle modalità previste dalla direttiva 2002/47/CE, di modo che le attività a basso rischio siano in possesso o sotto il controllo del DGS .
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15. Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta …
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Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta mediante accredito della garanzia secondo le seguenti modalità. - a. Nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dovrebbero essere accreditate su un conto titoli o su un conto deposito i) presso depositari o intermediari individuati dall’autorità designata o dal DGS e in grado di fornire informazioni complete, accurate e aggiornate per quanto riguarda sia l’ente creditizio sia le attività a basso rischio; e ii) che consenta la registrazione delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dagli enti creditizi ai sensi del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.
In questo caso, i DGS o le autorità designate dovrebbero individuare solo i depositari o gli intermediari che garantiscono una piena segregazione e protezione delle attività a basso rischio e consentono l’immediato accesso dei DGS , su richiesta, al fine di evitare eventuali perdite per l’ente creditizio o il DGS dovute al default o dell’insolvenza del depositario. Essi dovrebbero anche assicurarsi che i depositari non siano autorizzati a disporre delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia e che abbiano contrattualmente rinunciato a qualsiasi diritto di ritenzione o diritto di pegno che potrebbero altrimenti esercitare sulle attività a basso rischio. - b. Nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo, dovrebbe essere previsto un trasferimento in favore del DGS su un conto titoli o conto deposito del DGS che consenta la registrazione di attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia da un ente creditizio conformemente al contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo. L’autorità designata o il DGS dovrebbero assicurarsi che i depositari non siano autorizzati a disporre delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia e che abbiano contrattualmente rinunciato a qualsiasi diritto di ritenzione o diritto di pegno che potrebbero altrimenti esercitare sulle attività a basso rischio.
Se un DGS ha diritto a ricevere depositi in contanti da parte dei membri, la garanzia in contanti può essere depositata direttamente dall’ente creditizio presso il DGS .
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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