+Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
---+14. Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente …
---+15. Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta …

Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia

Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
14. Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente …

Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente creditizio fornisca le attività a basso rischio al DGS secondo una delle modalità previste dalla direttiva 2002/47/CE, di modo che le attività a basso rischio siano in possesso o sotto il controllo del DGS .

15. Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta …

Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta mediante accredito della garanzia secondo le seguenti modalità.

  • a. Nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, le attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dovrebbero essere accreditate su un conto titoli o su un conto deposito i) presso depositari o intermediari individuati dall’autorità designata o dal DGS e in grado di fornire informazioni complete, accurate e aggiornate per quanto riguarda sia l’ente creditizio sia le attività a basso rischio; e ii) che consenta la registrazione delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia dagli enti creditizi ai sensi del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.

In questo caso, i DGS o le autorità designate dovrebbero individuare solo i depositari o gli intermediari che garantiscono una piena segregazione e protezione delle attività a basso rischio e consentono l’immediato accesso dei DGS , su richiesta, al fine di evitare eventuali perdite per l’ente creditizio o il DGS dovute al default o dell’insolvenza del depositario. Essi dovrebbero anche assicurarsi che i depositari non siano autorizzati a disporre delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia e che abbiano contrattualmente rinunciato a qualsiasi diritto di ritenzione o diritto di pegno che potrebbero altrimenti esercitare sulle attività a basso rischio.

  • b. Nel caso di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo, dovrebbe essere previsto un trasferimento in favore del DGS su un conto titoli o conto deposito del DGS che consenta la registrazione di attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia da un ente creditizio conformemente al contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo. L’autorità designata o il DGS dovrebbero assicurarsi che i depositari non siano autorizzati a disporre delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia e che abbiano contrattualmente rinunciato a qualsiasi diritto di ritenzione o diritto di pegno che potrebbero altrimenti esercitare sulle attività a basso rischio.

Se un DGS ha diritto a ricevere depositi in contanti da parte dei membri, la garanzia in contanti può essere depositata direttamente dall’ente creditizio presso il DGS .

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/