+Orientamenti ABE sugli impegni di pagamento ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
---+Status giuridico degli orientamenti
---+Obblighi di comunicazione
---+Titolo I - Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni
------+1. L’articolo 10, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del …
------+2. I presenti orientamenti sono rivolti: a) ai DGS e alle autorità designate, definiti all’articolo …
------+3. Qualora il funzionamento del DGS sia gestito da una società privata, le autorità designate …
------+4. Le autorità di risoluzione dovrebbero informare le autorità designate che, nell’esercitare i …
------+5. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni: i. “impegni di …
---+Titolo II - Orientamenti sugli impegni di pagamento
---+Parte 1 – Considerazioni generali
------+6. La direttiva 2014/49/UE mira ad “armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di garanzia …
------+7. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, i mezzi finanziari …
------+8. Questa disposizione implica l’obbligo per gli Stati membri di conferire alle autorità designate …
------+9. Le autorità designate dovrebbero verificare che i contratti di impegno di pagamento e i …
---+Parte 2 – Il contratto di impegno di pagamento
------+10. L’ammissibilità degli impegni di pagamento dovrebbe essere subordinata alla conclusione di …
------+11. Il contratto di impegno di pagamento dovrebbe includere almeno i seguenti elementi: a) …
------+12. I presenti orientamenti non pregiudicano la possibilità che, in conformità con la legislazione …
---+Parte 3 – Il contratto di garanzia finanziaria
------+13. Al fine di salvaguardare la posizione di creditore del DGS , un contratto di garanzia …
---+Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
------+14. Nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, il DGS dovrebbe assicurare che l’ente …
------+15. Tale fornitura da parte dell’ente creditizio in favore del DGS dovrebbe essere soddisfatta …
---+Parte 5 – Criteri per verificare che la garanzia non è gravata da diritti di terzi
------+16. L’articolo 2, paragrafo 1, punto 13), della direttiva 2014/49/UE prevede che la garanzia non …
------+17. Le attività fornite nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria devono essere legalmente …
------+18. A tal fine, il contratto di garanzia finanziaria dovrebbe prevedere che gli enti creditizi si …
---+Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie
------+19. Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio …
------+20. I DGS o le autorità designate dovrebbero anche prevedere limiti di esposizione, garantendo che …
------+21. I DGS dovrebbero limitare la loro esposizione al debito, sia esso pubblico o privato, il cui …
------+22. Inoltre, i DGS e le autorità designate dovrebbero affrontare in modo adeguato le differenze …
------+23. La gestione delle garanzie può essere condotta dal DGS stesso o da un soggetto terzo …
---+Parte 7 — Scarto di valore (haircut)
------+24. I DGS o le autorità designate dovrebbero sempre applicare uno scarto (haircut) al valore delle …
------+25. I DGS o le autorità designate dovrebbero garantire che lo scarto di valore (haircut) rifletta …
------+26. L’applicazione degli scarti di valore (haircut) dovrebbe essere basata su una quantificazione …
------+27. Anche se varie tabelle e metodologie di scarti di valore (haircutting schedules and …
------+28. I DGS o le autorità designate dovrebbero garantire che il valore delle attività a basso rischio …
------+29. Inoltre, il valore di mercato al netto degli scarti di valore (haircut) delle attività a basso …
------+30. In ogni caso, ai DGS o alle autorità designate non è preclusa la facoltà di imporre agli enti …
---+Parte 8 – Trattamento prudenziale
------+31. Il trattamento prudenziale degli impegni di pagamento dovrebbe mirare a garantire che vi siano …
------+32. Se il trattamento contabile è tale che l’impegno di pagamento risulta pienamente riportato nel …
------+33. Per contro, se il trattamento contabile comporta che l’impegno di pagamento e il contratto di …
---+Titolo III – Disposizioni finali e attuazione
---+Data di applicazione
------+34. I DGS e le autorità designate dovrebbero dare attuazione ai presenti orientamenti integrandoli …
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Orientamenti ABE sugli impegni di pagamento ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
Orientamenti ABE sugli impegni di pagamento ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Status giuridico degli orientamenti
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Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il regolamento ABE). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. L’ABE si attende pertanto che tutte le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Scheme, DGS) si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità designate e i DGS cui si applicano i presenti orientamenti sono tenuti a conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure).
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Obblighi di comunicazione
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Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all’ABE entro 11.11.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo fornito nella sezione 5 dei presenti orientamenti all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/GL/2015/09” da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Titolo I - Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni
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Titolo I - Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni
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Titolo II - Orientamenti sugli impegni di pagamento
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Titolo II - Orientamenti sugli impegni di pagamento
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Parte 1 – Considerazioni generali
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Parte 1 – Considerazioni generali
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Parte 2 – Il contratto di impegno di pagamento
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Parte 2 – Il contratto di impegno di pagamento
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Parte 3 – Il contratto di garanzia finanziaria
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Parte 3 – Il contratto di garanzia finanziaria
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Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
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Parte 4 - Fornitura della garanzia al DGS da parte del datore della garanzia
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Parte 5 – Criteri per verificare che la garanzia non è gravata da diritti di terzi
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Parte 5 – Criteri per verificare che la garanzia non è gravata da diritti di terzi
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Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie
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Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie
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Parte 7 — Scarto di valore (haircut)
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Parte 7 — Scarto di valore (haircut)
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Parte 8 – Trattamento prudenziale
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Parte 8 – Trattamento prudenziale
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Titolo III – Disposizioni finali e attuazione
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Titolo III – Disposizioni finali e attuazione
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Data di applicazione
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Data di applicazione
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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