+12. Se la fornitura del sostegno fa sì che l’entità finanziatrice cessi di rispettare i limiti di …

12. Se la fornitura del sostegno fa sì che l’entità finanziatrice cessi di rispettare i limiti di …

Se la fornitura del sostegno fa sì che l’entità finanziatrice cessi di rispettare i limiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di grandi esposizioni applicabili, comprese eventuali disposizioni nazionali o le decisioni di vigilanza di applicazione generale che disciplinano l’esercizio delle opzioni previste da tali disposizioni, l’autorità competente dovrebbe decidere se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità, tenendo conto di quanto segue:

  • (a) il periodo di tempo durante il quale l’entità finanziatrice non rispetta i limiti di esposizione pertinenti;
  • (b) la rilevanza della non conformità;
  • (c) il piano dell’entità finanziatrice inteso a ovviare alla non conformità;
  • (d) il miglior interesse dell’entità finanziatrice, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso; e
  • (e) i rischi e i benefici dell’autorizzazione per la stabilità finanziaria.

Se autorizza la fornitura nonostante la violazione di uno di questi requisiti in materia di grandi esposizioni, l’autorità competente per l’entità finanziatrice dovrebbe chiarire nella sua decisione la durata massima e le condizioni dell’autorizzazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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