+Titolo II - Specifica delle condizioni per il sostegno finanziario di gruppo
---+3. Nello stabilire se la fornitura di sostegno finanziario abbia l’obiettivo di preservare o …
---+4. Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia nell’interesse dell’entità …
---+5. L’analisi di cui ai paragrafi 3 e 4 dovrebbe tenere conto dei requisiti di sana gestione del …
---+6. Nel valutare se si possa ragionevolmente prospettare che il corrispettivo del sostegno …
---+7. Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario possa creare una minaccia per la stabilità …
---+8. Nell’analizzare l’impatto sulla stabilità finanziaria nello Stato membro in cui l’entità …
---+9. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 2013/36/UE …
---+10. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di liquidità di cui alla direttiva …
---+11. Nel determinare se la fornitura di un sostegno finanziario sia conforme ai requisiti in materia …
---+12. Se la fornitura del sostegno fa sì che l’entità finanziatrice cessi di rispettare i limiti di …
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Titolo II - Specifica delle condizioni per il sostegno finanziario di gruppo
Titolo II - Specifica delle condizioni per il sostegno finanziario di gruppo
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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3. Nello stabilire se la fornitura di sostegno finanziario abbia l’obiettivo di preservare o …
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Nello stabilire se la fornitura di sostegno finanziario abbia l’obiettivo di preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso, l’autorità competente e l’entità finanziatrice dovrebbero analizzare e raffrontare i seguenti elementi: - (a) i benefici complessivi diretti e indiretti per il gruppo nel suo complesso (ossia la somma dei benefici per qualsiasi entità del gruppo) derivanti da un ripristino della solidità finanziaria dell’entità destinataria e i potenziali rischi complessivi per la posizione finanziaria del gruppo qualora il sostegno non fosse fornito, nonché il rischio di default dell’entità destinataria in tal caso;
- (b) i rischi per il gruppo derivanti dalla fornitura di sostegno finanziario, compreso il rischio di default dell’entità destinataria e la perdita per il gruppo in caso di default a seguito della ricezione del sostegno.
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4. Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia nell’interesse dell’entità …
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Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia nell’interesse dell’entità finanziatrice, l’autorità competente e gli enti dovrebbero analizzare e raffrontare i seguenti elementi: - (a) i benefici complessivi diretti e indiretti per l’entità finanziatrice derivanti da un ripristino della solidità finanziaria dell’entità destinataria e i rischi complessivi per la posizione finanziaria dell’entità finanziatrice qualora il sostegno non fosse fornito, nonché il rischio di default dell’entità destinataria in tal caso;
- (b) i rischi per l’entità finanziatrice derivanti dalla fornitura di sostegno finanziario, compreso il rischio di default dell’entità destinataria e la perdita dell’entità finanziatrice in caso di default dell’entità destinataria a seguito della ricezione del sostegno. L’analisi del rischio di default dell’entità destinataria dovrebbe basarsi sugli elementi di cui all’articolo 2 dell’RTS, che specifica le condizioni relative al sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2014/59/UE. Ciò non pregiudica l’esame caso per caso e a discrezione dell’autorità competente responsabile dell’entità finanziatrice, ai fini dell’analisi comparativa dei benefici e dei rischi, di ulteriori elementi pertinenti di cui terrebbe conto l’entità finanziatrice nell’ambito di una valutazione del merito di credito al momento di decidere se concedere un prestito sulla scorta di tutte le informazioni a sua disposizione.
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5. L’analisi di cui ai paragrafi 3 e 4 dovrebbe tenere conto dei requisiti di sana gestione del …
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L’analisi di cui ai paragrafi 3 e 4 dovrebbe tenere conto dei requisiti di sana gestione del capitale e della liquidità a livello di singola entità e a livello di gruppo e di eventuali politiche interne e procedure esistenti per gestire e limitare le operazioni infragruppo. L’analisi dovrebbe considerare fra l’altro i potenziali danni sotto il profilo dell’avviamento, del rifinanziamento e della reputazione , nonché i benefici scaturenti da un uso efficiente e dalla fungibilità delle risorse patrimoniali del gruppo e dalle sue condizioni di rifinanziamento. Ove possibile, gli enti dovrebbero stimare il valore monetario dei costi e dei benefici non quantificati.
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6. Nel valutare se si possa ragionevolmente prospettare che il corrispettivo del sostegno …
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Nel valutare se si possa ragionevolmente prospettare che il corrispettivo del sostegno finanziario sia pagato e che il capitale sia rimborsato alle rispettive date di scadenza, l’entità finanziatrice e l’autorità competente dovrebbero condurre un’adeguata analisi di tutti i fattori di rischio che possono influenzare la capacità dell’entità destinataria di adempiere a tali obbligazioni o potenziali obbligazioni alle rispettive date di scadenza, nonché del rischio di default dell’entità destinataria, tenendo conto in particolare di quanto segue: - (a) se il fabbisogno di capitale e di liquidità dell’entità destinataria, rilevato mediante una descrizione della sua situazione in termini di capitale e di liquidità e una proiezione del suo fabbisogno di capitale e di liquidità, sia soddisfatto per un periodo di tempo sufficiente, tenendo conto di tutte le fonti pertinenti con cui tale fabbisogno potrebbe essere soddisfatto;
- (b) se le misure previste per una ristrutturazione dell’entità destinataria e una revisione del suo modello di business e della sua gestione dei rischi possano sostenere in modo efficiente il ripristino della situazione finanziaria dell’entità destinataria in base al calendario previsto e consentano un rimborso integrale del capitale e del corrispettivo alle rispettive date di scadenza; e
- (c) un’analisi della situazione finanziaria dell’entità destinataria e delle cause interne ed esterne delle difficoltà finanziarie, in particolare del modello di business e della gestione dei rischi dell’entità destinataria, nonché delle condizioni di mercato passate, attuali e previste, per corroborare le conclusioni di cui alle lettere a) e b).
Le ipotesi alla base delle descrizioni e delle proiezioni di cui alle lettere da a) a c) dovrebbero essere coerenti e plausibili e prendere in considerazione le condizioni di stress dell’entità destinataria, le attuali condizioni di mercato e i potenziali sviluppi negativi. L’autorità competente dovrebbe tenere conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall’autorità competente responsabile dell’entità destinataria.
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7. Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario possa creare una minaccia per la stabilità …
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Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario possa creare una minaccia per la stabilità finanziaria, in particolare nello Stato membro dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno, l’entità finanziatrice e l’autorità competente dovrebbero analizzare almeno i seguenti elementi: - (a) la rilevanza dell’entità finanziatrice per la stabilità finanziaria dello Stato membro in cui la stessa è stabilita, di altri Stati membri e dell’Unione, tenendo conto delle interdipendenze tra l’entità finanziatrice e altre entità rilevanti per la stabilità finanziaria, in particolare attraverso l’adesione a un sistema di tutela istituzionale ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) la situazione finanziaria dell’entità finanziatrice e dei membri del gruppo rilevanti per la sua stabilità;
- (c) la probabilità di futuri sviluppi aventi un impatto negativo sull’entità finanziatrice o sui membri del gruppo rilevanti per la stabilità dell’entità finanziatrice o sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è stabilita l’entità finanziatrice, di altri Stati membri o dell’Unione; e
- (d) il rischio che la fornitura del sostegno privi l’entità finanziatrice della liquidità o delle attività che saranno necessarie a sostenere gli altri membri del gruppo rilevanti per la stabilità del gruppo e la stabilità finanziaria nel prossimo futuro.
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8. Nell’analizzare l’impatto sulla stabilità finanziaria nello Stato membro in cui l’entità …
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Nell’analizzare l’impatto sulla stabilità finanziaria nello Stato membro in cui l’entità destinataria è autorizzata, l’autorità competente dovrebbe tenere conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall’autorità competente responsabile dell’entità destinataria.
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9. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 2013/36/UE …
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Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 2013/36/UE, compreso l’articolo 104, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, e la potenziale violazione di tali requisiti con la fornitura di sostegno finanziario, le entità finanziatrici e le autorità competenti dovrebbero applicare quanto segue. - (a) L’entità finanziatrice dovrebbe presentare all’autorità competente una dichiarazione motivata attestante che l’ente soddisfa i requisiti patrimoniali in questione e che la fornitura del sostegno non comporterebbe una diminuzione del coefficiente patrimoniale dell’entità finanziatrice a un livello tale che il requisito combinato di riserva di capitale non sia più soddisfatto, o l’entità finanziatrice dovrebbe richiedere un’autorizzazione per la non conformità a tali requisiti.
- (b) Se l’entità finanziatrice non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale o se la fornitura di sostegno comporta una diminuzione del coefficiente patrimoniale dell’entità finanziatrice a un livello tale che il requisito combinato di riserva di capitale non sia più soddisfatto, l’autorità competente dovrebbe decidere se autorizzare la fornitura nonostante la non conformità, sulla base del piano di conservazione del capitale per l’entità finanziatrice. La fornitura del sostegno dovrebbe essere coerente con il piano di conservazione del capitale.
- (c) Nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità con i requisiti di cui sopra, alla luce del piano di conservazione del capitale, l’autorità competente dovrebbe valutare la plausibilità del piano di conservazione del capitale e prendere in considerazione, in particolare, quanto segue:
- i) i tempi previsti per il ripristino del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) dell’entità finanziatrice;
- ii) la rilevanza della carenza di capitale;
- iii) il miglior interesse dell’entità finanziatrice, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso;
- iv) la finalità delle riserve di capitale in questione; e
- v) i rischi e i benefici dell’autorizzazione per la stabilità finanziaria.
- (d) Fatte salve le lettere a), b) e c) di cui sopra, se l’entità finanziatrice è una filiazione dell’entità destinataria, oppure l’entità finanziatrice e l’entità destinataria sono filiazioni di una stessa entità del gruppo, l’autorità competente, nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità a tali requisiti, dovrebbe anche valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia necessaria per evitare:
- i) il dissesto dell’entità destinataria, che altrimenti sarebbe probabile;
- ii) la destabilizzazione del gruppo nel suo complesso che deriverebbe da tale dissesto; e
- iii) gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria che deriverebbero dalla destabilizzazione del gruppo.
L’autorità competente dovrebbe tenere conto delle informazioni fornite dall’autorità competente responsabile dell’entità destinataria. - (e) Se l’autorità competente in relazione all’entità finanziatrice autorizza la fornitura di sostegno nonostante la non conformità, essa dovrebbe chiarire nella sua decisione la durata massima e le condizioni dell’autorizzazione.
- (f) Le lettere da a) ad e) non pregiudicano eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 7 o 15 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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10. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di liquidità di cui alla direttiva …
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Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di liquidità di cui alla direttiva 2013/36/UE, compreso l’articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, le entità finanziatrici e le autorità competenti dovrebbero applicare quanto segue. - (a) L’entità finanziatrice dovrebbe presentare all’autorità competente una dichiarazione motivata attestante che l’ente soddisfa i requisiti applicabili in materia di liquidità e che la fornitura del sostegno non si tradurrebbe in un deflusso della liquidità tale da comportare il mancato soddisfacimento dei requisiti in materia di liquidità di cui agli articoli 86 e 105 della direttiva 2013/36/UE, o l’entità finanziatrice dovrebbe richiedere un’autorizzazione per la non conformità a tali requisiti.
- (b) Se l’entità finanziatrice non soddisfa i requisiti applicabili in materia di liquidità o si ritiene che la fornitura del sostegno provocherebbe un deflusso di liquidità tale da comportare il mancato soddisfacimento dei requisiti di liquidità applicabili ai sensi degli articoli 86 e 105 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dovrebbe decidere se autorizzare la fornitura del sostegno nonostante la non conformità. In tale situazione, gli enti dovrebbero presentare all’autorità competente un piano per ovviare alla non conformità.
- (c) Nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità ai requisiti di cui sopra, l’autorità competente dovrebbe tenere conto di quanto segue:
- i) il periodo di tempo durante il quale l’entità finanziatrice non rispetta i limiti di liquidità pertinenti;
- ii) la rilevanza della non conformità;
- iii) il piano dell’entità finanziatrice inteso a ovviare alla non conformità;
- iv) il miglior interesse dell’entità finanziatrice, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso; e
- v) i rischi e i benefici dell’autorizzazione per la stabilità finanziaria.
- (d) Fatte salve le lettere a), b) e c) di cui sopra, se l’entità finanziatrice è una filiazione dell’entità destinataria, oppure l’entità finanziatrice e l’entità destinataria sono filiazioni di una stessa entità del gruppo, l’autorità competente, nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità, dovrebbe anche valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia necessaria per evitare:
- i) il dissesto dell’entità destinataria, che altrimenti sarebbe probabile;
- ii) la destabilizzazione del gruppo nel suo complesso che deriverebbe da tale dissesto, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso; e
- iii) gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria che deriverebbero dalla destabilizzazione del gruppo.
L’autorità competente dovrebbe tenere conto delle informazioni fornite dall’autorità competente responsabile dell’entità destinataria. - (e) Se autorizza la fornitura nonostante la non conformità con uno dei requisiti di liquidità, l’autorità competente per l’entità finanziatrice dovrebbe chiarire nella sua decisione la durata massima e le condizioni dell’autorizzazione.
- (f) Le lettere da a) ad e) di cui sopra non pregiudicano eventuali deroghe ai requisiti di liquidità ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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11. Nel determinare se la fornitura di un sostegno finanziario sia conforme ai requisiti in materia …
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Nel determinare se la fornitura di un sostegno finanziario sia conforme ai requisiti in materia di grandi esposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità finanziatrice e l’autorità competente dovrebbero valutare: - (a) se l’entità finanziatrice sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE)
- n. 575/2013 in materia di grandi esposizioni applicabili, compresa qualsiasi normativa nazionale che disciplina l’esercizio delle opzioni ivi previste, al momento in cui è fornito il sostegno; e
- (b) se, successivamente alla fornitura del sostegno, l’entità finanziatrice continuerà a conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di grandi esposizioni, compresa qualsiasi normativa nazionale che disciplina l’esercizio delle opzioni ivi previste.
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12. Se la fornitura del sostegno fa sì che l’entità finanziatrice cessi di rispettare i limiti di …
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Se la fornitura del sostegno fa sì che l’entità finanziatrice cessi di rispettare i limiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di grandi esposizioni applicabili, comprese eventuali disposizioni nazionali o le decisioni di vigilanza di applicazione generale che disciplinano l’esercizio delle opzioni previste da tali disposizioni, l’autorità competente dovrebbe decidere se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità, tenendo conto di quanto segue: - (a) il periodo di tempo durante il quale l’entità finanziatrice non rispetta i limiti di esposizione pertinenti;
- (b) la rilevanza della non conformità;
- (c) il piano dell’entità finanziatrice inteso a ovviare alla non conformità;
- (d) il miglior interesse dell’entità finanziatrice, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso; e
- (e) i rischi e i benefici dell’autorizzazione per la stabilità finanziaria.
Se autorizza la fornitura nonostante la violazione di uno di questi requisiti in materia di grandi esposizioni, l’autorità competente per l’entità finanziatrice dovrebbe chiarire nella sua decisione la durata massima e le condizioni dell’autorizzazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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