+4. Registrazione

4. Registrazione

4.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe aggiornare tempestivamente il proprio registro pubblico con le informazioni necessarie, come stabilito dall'articolo 29 della direttiva 2014/17/UE.

4.2 Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe mettere a disposizione nel proprio registro pubblico, entro un mese, le informazioni contenute nella notifica da parte dello Stato membro di origine, compresi la denominazione, l'indirizzo della sede e i recapiti dell'intermediario del credito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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