+4. Registrazione
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4. Registrazione
4.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe aggiornare tempestivamente il proprio registro pubblico con le informazioni necessarie, come stabilito dall'articolo 29 della direttiva 2014/17/UE. 4.2 Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe mettere a disposizione nel proprio registro pubblico, entro un mese, le informazioni contenute nella notifica da parte dello Stato membro di origine, compresi la denominazione, l'indirizzo della sede e i recapiti dell'intermediario del credito.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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