+4. Orientamenti relativi alle notifiche del passaporto
---+1. Esercizio della libera prestazione di servizi
---+2. Esercizio della libertà di stabilimento
---+3. Trasmissione della notifica
---+4. Registrazione
---+5. Notifica delle modifiche alle informazioni contenute nella notifica iniziale

4. Orientamenti relativi alle notifiche del passaporto

4. Orientamenti relativi alle notifiche del passaporto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Esercizio della libera prestazione di servizi

1.1 Con riferimento alla prestazione di servizi la notifica di passaporto di cui all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/17/UE dovrebbe contenere quanto segue:

  • a. lo Stato membro ospitante in cui l'intermediario del credito intende svolgere le proprie attività;
  • b. la denominazione, l'indirizzo della sede e il numero di registrazione dell'intermediario del credito;
  • c. l'indirizzo web del registro online tenuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine dove è possibile reperire informazioni sull'intermediario;
  • d. la denominazione dell'autorità competente nello Stato membro d'origine;
  • e. i servizi che l'intermediario del credito intende prestare nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili nel registro dell'autorità competente dello Stato d'origine;
  • f. se del caso, il nome e il numero di registrazione del creditore o dei creditori rispetto ai quali l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o per conto dei quali agisce a titolo esclusivo e, in tali casi, la conferma che il creditore o i creditori si assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività svolte dall'intermediario del credito;
  • g. la data di nascita nel caso di una persona fisica;
  • h. la data della notifica effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'intermediario del credito.
2. Esercizio della libertà di stabilimento

2.1 Per quanto riguarda lo stabilimento di una succursale, la notifica di passaporto di cui al comma (2) dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE dovrebbe contenere quanto segue:

  • a. lo Stato membro ospitante in cui l'intermediario del credito intende stabilire una succursale;
  • b. la denominazione, l'indirizzo della sede e il numero di registrazione dell'intermediario del credito;
  • c. l'indirizzo web del registro online tenuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine dove è possibile reperire informazioni sull'intermediario;
  • d. la denominazione dell'autorità competente nello Stato membro d'origine;
  • e. l'indirizzo della succursale che si intenderebbe stabilire, nella misura in cui questo sia disponibile al momento della notifica;
  • f. i nomi dei responsabili della gestione della succursale che si intenderebbe stabilire, nella misura in cui questi siano disponibili al momento della notifica;
  • g. i servizi che l'intermediario del credito intende prestare nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili nel registro dell'autorità competente dello Stato d'origine;
  • h. la data di nascita nel caso di una persona fisica;
  • i. se del caso, il nome e il numero di registrazione del creditore o dei creditori rispetto ai quali l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o per conto dei quali agisce a titolo esclusivo e, in tali casi, la conferma che il creditore o i creditori si assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività svolte dall'intermediario del credito;
  • j. la data della notifica effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine all'intermediario del credito.
3. Trasmissione della notifica

3.1 Le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti utilizzando i modelli di notifica di cui agli allegati 1 e 2, a seconda dei casi. Qualora le notifiche da trasmettere siano molteplici, le autorità competenti possono in alternativa comunicare informazioni aggregate, ma devono comunque farlo utilizzando le intestazioni di cui agli allegati 1 e 2. Se le autorità competenti interessate concordano al riguardo, possono trasmettere le notifiche molteplici in formato elettronico.

3.2 Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite dalle autorità competenti per iscritto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

3.3 Le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti per via elettronica, ove ciò sia possibile e accettabile per le autorità competenti interessate. Qualora ciò non fosse possibile o accettabile, le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse a mezzo posta. Laddove si utilizzi il servizio postale, la notifica dovrebbe essere inviata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in tempo utile affinché la notifica pervenga all'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di un mese specificato nell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (ovvero un mese dalla data di notifica da parte dell'intermediario del credito all'autorità competente dello Stato d'origine). 3.4 Le autorità competenti dovrebbero pubblicare le seguenti informazioni in relazione alle notifiche di passaporto:

  • a. le lingue accettate dalle autorità competenti;
  • b. l'indirizzo cui devono essere inviate le notifiche di passaporto se trasmesse a mezzo posta;
  • c. i mezzi elettronici attraverso il quale possono essere presentate le notifiche di passaporto e gli eventuali contatti.
4. Registrazione

4.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe aggiornare tempestivamente il proprio registro pubblico con le informazioni necessarie, come stabilito dall'articolo 29 della direttiva 2014/17/UE.

4.2 Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe mettere a disposizione nel proprio registro pubblico, entro un mese, le informazioni contenute nella notifica da parte dello Stato membro di origine, compresi la denominazione, l'indirizzo della sede e i recapiti dell'intermediario del credito.

5. Notifica delle modifiche alle informazioni contenute nella notifica iniziale

5.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe notificare la cessazione o la modifica delle attività oggetto di passaporto o dei "dati statici" (ad esempio la modifica della denominazione o dell'indirizzo) o ancora delle informazioni non disponibili al momento della notifica iniziale [orientamento 2, paragrafo 1, lettere e) e f)] all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il prima possibile e al più tardi entro un mese di calendario, utilizzando i mezzi appropriati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/