+5. Notifica delle modifiche alle informazioni contenute nella notifica iniziale

5. Notifica delle modifiche alle informazioni contenute nella notifica iniziale

5.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe notificare la cessazione o la modifica delle attività oggetto di passaporto o dei "dati statici" (ad esempio la modifica della denominazione o dell'indirizzo) o ancora delle informazioni non disponibili al momento della notifica iniziale [orientamento 2, paragrafo 1, lettere e) e f)] all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il prima possibile e al più tardi entro un mese di calendario, utilizzando i mezzi appropriati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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