+Definizioni
---+17. Se non diversamente specificato, le definizioni contenute negli atti legislativi cui si fa …

Definizioni

Definizioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
17. Se non diversamente specificato, le definizioni contenute negli atti legislativi cui si fa …

Se non diversamente specificato, le definizioni contenute negli atti legislativi cui si fa riferimento in questo paragrafo assumono lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

ConsumatoreUna attivitàpersona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua commerciale, industriale o professionale.
Entia) b) c) d) e)«Enti creditizi», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/20137 ; «creditori», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE; «intermediari del credito», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE; «istituti di pagamento», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366; «istituti di moneta elettronica», secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.
Prodotti e/o servizi bancaria) b) c) d) e) f) g) h)«Contratti di credito», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE; «depositi»8 , secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE9 ; «conti di pagamento», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2015/2366; «servizi di pagamento», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366; «strumenti di pagamento», secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2015/2366; altri mezzi di pagamento, ai sensi dell’allegato I, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE10 ; «moneta elettronica», secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE; altre forme di credito, in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), ai sensi dell’allegato I, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e in linea con l’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Organo di gestioneL’organo diritto strategici, supervisionano comprendonoo gli organi di un ente11 , designati conformemente al nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi gli obiettivi e la direzione generale dell’ente, che e monitorano le decisioni della dirigenza e le persone che dirigono di fatto l’attività dell’ente.
Persone rilevantiTutte a) b)le persone fisiche che: lavorino per un ente e offrano o forniscano direttamente prodotti o servizi bancari ai consumatori; o lavorino per un ente e gestiscano direttamente o indirettamente una persona di cui al punto a).
RemunerazioneTutte pagamenti direttamente rilevanti. esaustivo, fornitura o seminari.le forme di remunerazione fissa e variabile, inclusi i effettuati o i benefici monetari o non monetari conferiti da un ente o per conto dello stesso a persone I benefici non monetari potrebbero includere, a titolo non promozioni, polizze di assicurazione sanitaria, sconti o di automobili o telefoni cellulari, rimborsi spese generosi

7 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). 8 I depositi includono tutte le forme di deposito. La direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2) ha esteso, compatibilmente con il suo articolo 1, paragrafo 4, talune norme organizzative e di condotta per il sottoinsieme di depositi denominati depositi strutturati, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della direttiva MiFID 2. Le norme in materia di remunerazione previste dalla direttiva MiFID 2, fra cui i futuri atti delegati che fissano ulteriori specificazioni in relazione all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 24, paragrafo 10, della direttiva MiFID 2, si applicheranno ai depositi strutturati, ai quali non si applicheranno di conseguenza i presenti orientamenti. 9 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

10 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). 11 Gli organi di amministrazione possono assumere strutture diverse nei paesi europei. In alcune giurisdizioni è comune una struttura unitaria, ossia le funzioni di supervisione strategica e di gestione sono esercitate da un solo organo. In altre è frequente una struttura duale, che prevede cioè la creazione di due organi indipendenti, l’uno preposto alla funzione di gestione e l’altro alla sorveglianza strategica di tale funzione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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