+Operazioni non strutturate per fornire un supporto
---+11. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …
---+12. Fatto salvo il paragrafo 25, quando l’operazione viene effettuata da un ente promotore …
---+13. Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito …
---+14. Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l’ente …

Operazioni non strutturate per fornire un supporto

Operazioni non strutturate per fornire un supporto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …

Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto in tutti i casi menzionati ai paragrafi 12 e 13, tenendo in considerazione quanto previsto dal paragrafo 19.

12. Fatto salvo il paragrafo 25, quando l’operazione viene effettuata da un ente promotore …

Fatto salvo il paragrafo 25, quando l’operazione viene effettuata da un ente promotore, l’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • (a) è effettuata alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
  • (b) è effettuata a condizioni più favorevoli per l’ente promotore rispetto alle normali condizioni di mercato.
13. Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito …

Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 243 o dell’articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa le seguenti condizioni:

  • (a) l’operazione è effettuata:
  • i. alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
  • ii. a condizioni più favorevoli per l’ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato; e
  • (b) (i) la cartolarizzazione continua a soddisfare le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio previste dall’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, a seconda dei casi, dall’articolo 244 del regolamento, ai sensi dei presenti orientamenti e degli orientamenti ABE/GL/2014/05 sui trasferimenti significativi del rischio, oppure
  • (ii) se tali condizioni non sono più soddisfatte, l’operazione non è stata effettuata con lo scopo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.
14. Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l’ente …

Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l’ente cedente deve detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/