+Operazioni non strutturate per fornire un supporto
---+11. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …
---+12. Fatto salvo il paragrafo 25, quando l’operazione viene effettuata da un ente promotore …
---+13. Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito …
---+14. Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l’ente …
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Operazioni non strutturate per fornire un supporto
Operazioni non strutturate per fornire un supporto
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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11. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …
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Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto in tutti i casi menzionati ai paragrafi 12 e 13, tenendo in considerazione quanto previsto dal paragrafo 19.
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12. Fatto salvo il paragrafo 25, quando l’operazione viene effettuata da un ente promotore …
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Fatto salvo il paragrafo 25, quando l’operazione viene effettuata da un ente promotore, l’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa una delle seguenti condizioni: - (a) è effettuata alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
- (b) è effettuata a condizioni più favorevoli per l’ente promotore rispetto alle normali condizioni di mercato.
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13. Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito …
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Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 243 o dell’articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa le seguenti condizioni: - (a) l’operazione è effettuata:
- i. alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
- ii. a condizioni più favorevoli per l’ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato; e
- (b) (i) la cartolarizzazione continua a soddisfare le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio previste dall’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, a seconda dei casi, dall’articolo 244 del regolamento, ai sensi dei presenti orientamenti e degli orientamenti ABE/GL/2014/05 sui trasferimenti significativi del rischio, oppure
- (ii) se tali condizioni non sono più soddisfatte, l’operazione non è stata effettuata con lo scopo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.
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14. Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l’ente …
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Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l’ente cedente deve detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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