+13. Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito …

13. Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito …

Se l’operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 243 o dell’articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa le seguenti condizioni:

  • (a) l’operazione è effettuata:
  • i. alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
  • ii. a condizioni più favorevoli per l’ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato; e
  • (b) (i) la cartolarizzazione continua a soddisfare le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio previste dall’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, a seconda dei casi, dall’articolo 244 del regolamento, ai sensi dei presenti orientamenti e degli orientamenti ABE/GL/2014/05 sui trasferimenti significativi del rischio, oppure
  • (ii) se tali condizioni non sono più soddisfatte, l’operazione non è stata effettuata con lo scopo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/