+Trasferimenti significativi del rischio
---+17. Quando si esamina un’operazione ai sensi dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---+18. Un’operazione invalida le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio se …

Trasferimenti significativi del rischio

Trasferimenti significativi del rischio

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
17. Quando si esamina un’operazione ai sensi dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 …

Quando si esamina un’operazione ai sensi dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi valutazione finalizzata a stabilire se le condizioni previste per il trasferimento significativo del rischio dall’articolo 243 o, a seconda dei casi, dall’articolo 244 di tale regolamento continuano a essere soddisfatte deve essere svolta conformemente ai presenti orientamenti e agli orientamenti ABE/GL/2014/05 sul trasferimento significativo del rischio.

18. Un’operazione invalida le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio se …

Un’operazione invalida le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio se, conseguentemente alla stessa, la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio inizialmente ottenuta dall’ente cedente non è più giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. I fattori da considerare devono includere:

  • (a) il rischio di credito dell’ente cedente dopo aver effettuato l’operazione; e
  • (b) la misura in cui i fondi propri e la liquidità dell’ente cedente sono influenzati dall’operazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/