+3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …

3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …

L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango, salvo quando esclusioni discrezionali derivanti dal bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE consentano una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango. In questo caso, è possibile aumentare il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, a condizione che il livello di svalutazione e conversione sia conforme al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza ( no creditor worse off safeguard , NCWO) previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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