+3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …
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3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …
L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango, salvo quando esclusioni discrezionali derivanti dal bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE consentano una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango. In questo caso, è possibile aumentare il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, a condizione che il livello di svalutazione e conversione sia conforme al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza ( no creditor worse off safeguard , NCWO) previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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