+1. Oggetto
---+1. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …
---+2. L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che …
---+3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …
---+4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …
---+5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …
---+6. Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie …
---+7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento …

1. Oggetto

1. Oggetto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti riguardano l’interrelazione tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e quelle della direttiva 2014/59/UE ai fini della sequenza di svalutazione e di conversione. Gli orientamenti chiariscono tale interrelazione ai fini dell’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE, che disciplina la sequenza di svalutazione e conversione quando viene applicato lo strumento del bail-in. Gli orientamenti riguardano anche l’articolo 60 della direttiva 2014/59/UE sulla sequenza di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale nel momento in cui l’ente non è redditizio ( point of non-viability , PONV). Ai fini dei presenti orientamenti, per “strumenti di capitale” s’intendono gli strumenti classificabili come elementi di capitale primario di classe 1 (CET1), strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1) o strumenti di classe 2 (T2) ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che …

L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e conversione, fatte salve eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, nel seguente ordine: elementi di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2, quindi il debito subordinato di altro tipo diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, dopodiché il resto delle passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …

L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango, salvo quando esclusioni discrezionali derivanti dal bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE consentano una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango. In questo caso, è possibile aumentare il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, a condizione che il livello di svalutazione e conversione sia conforme al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza ( no creditor worse off safeguard , NCWO) previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.

4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere di svalutazione o conversione ad altre passività ammissibili o passività di pari rango, le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 nonché di altre passività subordinate se tali passività non sono state già convertite e comprendono le condizioni seguenti: a) la riduzione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o ai livelli dei fondi propri dell’ente oppure b) la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.

5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …

L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, le autorità di risoluzione rispettano la gerarchia dei creditori e applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1. Inoltre, l’articolo 48, paragrafo 5, dispone che, quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.

6. Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie …

Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie di interrelazioni tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE che devono essere chiarite. Nello specifico, tale interrelazione riguarda gli strumenti di capitale (in particolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2) ai fini della sequenza di svalutazione e conversione. I punti 69), 73) e 74) dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE definiscono tali strumenti come strumenti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tuttavia specificare il trattamento applicabile agli strumenti della stessa classe o emissione, ma che ricadono in un altro regime ai fini del calcolo dei fondi propri dell’ente.

2. Ambito e livello d’applicazione

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento …

I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione o conversione di strumenti di capitale nel momento in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della direttiva 2014/59/UE non è redditizio/a.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/