+1. Oggetto
---+1. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …
---+2. L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che …
---+3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …
---+4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …
---+5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …
---+6. Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie …
---+7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento …
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1. Oggetto
1. Oggetto
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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1. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …
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Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti riguardano l’interrelazione tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e quelle della direttiva 2014/59/UE ai fini della sequenza di svalutazione e di conversione. Gli orientamenti chiariscono tale interrelazione ai fini dell’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE, che disciplina la sequenza di svalutazione e conversione quando viene applicato lo strumento del bail-in. Gli orientamenti riguardano anche l’articolo 60 della direttiva 2014/59/UE sulla sequenza di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale nel momento in cui l’ente non è redditizio ( point of non-viability , PONV). Ai fini dei presenti orientamenti, per “strumenti di capitale” s’intendono gli strumenti classificabili come elementi di capitale primario di classe 1 (CET1), strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1) o strumenti di classe 2 (T2) ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
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2. L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che …
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L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e conversione, fatte salve eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, nel seguente ordine: elementi di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2, quindi il debito subordinato di altro tipo diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, dopodiché il resto delle passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.
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3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …
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L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango, salvo quando esclusioni discrezionali derivanti dal bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE consentano una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango. In questo caso, è possibile aumentare il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, a condizione che il livello di svalutazione e conversione sia conforme al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza ( no creditor worse off safeguard , NCWO) previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.
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4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …
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Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere di svalutazione o conversione ad altre passività ammissibili o passività di pari rango, le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 nonché di altre passività subordinate se tali passività non sono state già convertite e comprendono le condizioni seguenti: a) la riduzione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o ai livelli dei fondi propri dell’ente oppure b) la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.
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5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …
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L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, le autorità di risoluzione rispettano la gerarchia dei creditori e applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1. Inoltre, l’articolo 48, paragrafo 5, dispone che, quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.
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6. Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie …
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Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie di interrelazioni tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE che devono essere chiarite. Nello specifico, tale interrelazione riguarda gli strumenti di capitale (in particolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2) ai fini della sequenza di svalutazione e conversione. I punti 69), 73) e 74) dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE definiscono tali strumenti come strumenti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tuttavia specificare il trattamento applicabile agli strumenti della stessa classe o emissione, ma che ricadono in un altro regime ai fini del calcolo dei fondi propri dell’ente. 2. Ambito e livello d’applicazione
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7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento …
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I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione o conversione di strumenti di capitale nel momento in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della direttiva 2014/59/UE non è redditizio/a.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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