+4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …
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4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere di svalutazione o conversione ad altre passività ammissibili o passività di pari rango, le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 nonché di altre passività subordinate se tali passività non sono state già convertite e comprendono le condizioni seguenti: a) la riduzione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o ai livelli dei fondi propri dell’ente oppure b) la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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