+4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …

4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere di svalutazione o conversione ad altre passività ammissibili o passività di pari rango, le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 nonché di altre passività subordinate se tali passività non sono state già convertite e comprendono le condizioni seguenti: a) la riduzione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o ai livelli dei fondi propri dell’ente oppure b) la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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