+5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …
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5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …
L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, le autorità di risoluzione rispettano la gerarchia dei creditori e applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1. Inoltre, l’articolo 48, paragrafo 5, dispone che, quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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