+5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …

5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …

L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, le autorità di risoluzione rispettano la gerarchia dei creditori e applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1. Inoltre, l’articolo 48, paragrafo 5, dispone che, quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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