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13. Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono …

Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 52 dispone che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono contenere disposizioni contrattuali secondo le quali, al verificarsi di un evento attivatore ( trigger ), l’importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1. Ai fini della presente disposizione, l’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede inoltre che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 siano convertiti quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 è inferiore o superiore al 5,125 %, se specificato nelle disposizioni che governano lo strumento. Le disposizioni dello strumento possono prevedere uno o più eventi attivatori ( trigger ) e devono precisare il rapporto della conversione e il limite sull’importo della conversione autorizzato oppure un intervallo all’interno del quale gli strumenti verranno convertiti in capitale primario di classe 1 [articolo 54, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013].

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/