+1. Oggetto
---+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …

1. Oggetto

1.1. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, o direttiva BRRD)2 , i presenti orientamenti stabiliscono le circostanze nelle quali sarebbe opportuno, laddove si applichi lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43 o si proceda alla svalutazione o alla conversione degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 59, intraprendere una o entrambe le seguenti azioni:

  • a) la cancellazione di azioni o di altri titoli di proprietà esistenti o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in;
  • b) la diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione di:
  • (i) strumenti di capitale pertinenti emessi dall’ente in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva BRRD; oppure
  • (ii) passività in azioni o in altri titoli di proprietà ammissibili emessi dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f), della direttiva BRRD.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, l’azione di cui al punto b) può essere intrapresa solo quando, in base alla valutazione condotta in conformità dell’articolo 36, l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore patrimoniale netto positivo, e la conversione deve essere effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà esistenti.

2. Definizioni

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

  • (a) “cancellazione” di azioni: l’atto di cancellare azioni e annullare completamente le pretese economiche e altri diritti di proprietà vantati dagli azionisti in relazione a tali azioni;
  • (b) “trasferimento” di azioni: l’atto di trasferire azioni o altri titoli di proprietà ai creditori e di annullare le pretese economiche future e altri diritti di proprietà vantati dagli azionisti originari in relazione a tali azioni;
  • (c) “diluizione”: l’atto di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà con la conseguente riduzione proporzionale, ma non necessariamente l’annullamento, delle pretese economiche future e degli altri diritti di proprietà vantati dagli azionisti esistenti, i quali potrebbero conservare alcuni diritti di proprietà economici e amministrativi (voto)3 .

3. Ambito e livello d’applicazione

I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione che applicano lo strumento del bail- in o si avvalgono del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti nel punto di insostenibilità economica di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE.


2 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

3 La diluizione può essere abbinata alla “cancellazione” o al “trasferimento”, con il risultato che alcune azioni, ma non tutte, vengono cancellate o trasferite.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all’ABE entro 11/09/2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2017/04” da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all’ABE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/