+132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito …

132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito …

Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio”. Anche se gli enti creditizi dispongono della possibilità, per i “rischi di credito a basso rischio”, di non valutare se il rischio di credito sia aumentato significativamente dalla rilevazione iniziale, l’utilizzo di tale esenzione dovrebbe essere limitato. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero effettuare una valutazione tempestiva degli aumenti significativi del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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