+18. Successivamente all’identificazione della succursale come significativa ai sensi dell’articolo …
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18. Successivamente all’identificazione della succursale come significativa ai sensi dell’articolo …
Successivamente all’identificazione della succursale come significativa ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero, senza indebito ritardo, aggiornare la classificazione dell’ente o del gruppo. In particolare, nella classificazione dell’ente o del gruppo dovrebbe essere indicato se l’autorità competente ospitante partecipa al collegio in questione in quanto membro (succursale significativa) o in quanto osservatore (succursale non significativa), come disposto dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, e l’elenco dei membri del collegio e degli osservatori dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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