+4.1 Importanza e classificazione delle succursali: valutazione iniziale e aggiornamenti
---+12. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di …
---+13. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+14. Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+15. Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+16. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+17. Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+18. Successivamente all’identificazione della succursale come significativa ai sensi dell’articolo …
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4.1 Importanza e classificazione delle succursali: valutazione iniziale e aggiornamenti
4.1 Importanza e classificazione delle succursali: valutazione iniziale e aggiornamenti
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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12. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di …
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Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine, nell’ambito della classificazione dell’ente o del gruppo effettuata a norma degli articoli 2 e 23 del regolamento delegato (UE) n. 2016/98 della Commissione nonché degli articoli 2 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, dovrebbero effettuare una propria valutazione dell’importanza di una determinata succursale per quel particolare ente o gruppo, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi da 28 a 31.
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13. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero riportare la propria valutazione relativa all’importanza della succursale per l’ente - o per il gruppo nel campo pertinente del modello di classificazione di cui agli articoli 2 e 17 e all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.
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14. Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine, sulla base della loro valutazione, abbiano stabilito che una succursale è importante per l’ente o per il gruppo, queste dovrebbero comunicare la propria opinione all’autorità competente ospitante, in modo indipendente o durante il processo di messa a punto della classificazione dell’ente o del gruppo, in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione e dovrebbero invitare tale autorità a considerare l’applicazione della procedura di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE per determinare l’importanza di suddetta succursale.
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15. Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbiano comunicato all’autorità competente ospitante il parere che la succursale sia importante per l’ente o per il gruppo, l’autorità competente ospitante dovrebbe valutare se applicare la procedura di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e dovrebbe comunicare all’autorità di vigilanza su base consolidata o all’autorità competente dello Stato membro d’origine le proprie opinioni, in modo indipendente o nel contesto di opinioni o osservazioni espresse nella classificazione dell’ente o del gruppo di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.
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16. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero valutare periodicamente l’importanza per l’ente o per il gruppo di una determinata succursale e almeno durante ciascun aggiornamento della classificazione dell’ente o del gruppo di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione. L’autorità competente ospitante dovrebbe garantire il monitoraggio continuo delle condizioni di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/CE per le succursali costituite nell’ambito del proprio mandato di vigilanza.
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17. Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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Laddove l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritengano la succursale importante per l’ente o per il gruppo, ma l’autorità competente ospitante non la ritenga significativa ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/CE, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero comunque invitare l’autorità competente ospitante a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.
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18. Successivamente all’identificazione della succursale come significativa ai sensi dell’articolo …
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Successivamente all’identificazione della succursale come significativa ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero, senza indebito ritardo, aggiornare la classificazione dell’ente o del gruppo. In particolare, nella classificazione dell’ente o del gruppo dovrebbe essere indicato se l’autorità competente ospitante partecipa al collegio in questione in quanto membro (succursale significativa) o in quanto osservatore (succursale non significativa), come disposto dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, e l’elenco dei membri del collegio e degli osservatori dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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