+62. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle …
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62. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle …
Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle quali il rating di una terza parte che abbia un rapporto contrattuale o organizzativo con un debitore dell’ente possa essere preso in considerazione nella valutazione del rischio del debitore dell’ente. Tali politiche dovrebbero tenere conto dei seguenti possibili metodi in cui il rating di tale terza parte possa essere preso in considerazione nella valutazione del rischio del debitore dell’ente: - (a) il rating di tale terza parte è trasferito a un debitore rilevante ("trasferimento di rating"), laddove non vi sia alcuna differenza di rischio tra il debitore e la parte correlata in virtù dell’esistenza di una garanzia adeguata, e il rating di una terza parte è assegnato internamente in funzione del sistema di rating per il quale l’ente ha ricevuto l’autorizzazione conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) il rating di tale terza parte viene preso in considerazione quale indicazione per una modifica dell’assegnazione del debitore rilevante a una classe di rating o pool;
- (c) il rating di tale terza parte è utilizzato quale input per il modello PD e riflette il supporto contrattuale della parte correlata per il debitore.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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