+5.2 Model development in PD estimation
---+56. Ai fini dello sviluppo del modello, gli enti dovrebbero garantire che l’insieme dei dati di …
---+57. Nel processo di selezione dei fattori di rischio e dei criteri di rating, gli enti dovrebbero …
---+58. Gli enti dovrebbero garantire che, ai fini della selezione dei fattori di rischio e dei criteri …
---+59. Gli enti dovrebbero garantire che la diminuzione dell’affidabilità delle informazioni nel …
---+60. Gli enti dovrebbero utilizzare i fattori di rischio e i criteri di rating coerentemente, in …
---+61. Quando esiste una porzione significativa di clienti che utilizzano più operazioni dello stesso …
---+62. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle …
---+63. Affinché un rating interno o esterno di una terza parte possa essere incorporato in un modello …
---+64. Un trasferimento di rating non dovrebbe modificare l’assegnazione di esposizioni a classi di …
---+65. Il supporto contrattuale rilevante concesso da un debitore a un terzo dovrebbe essere …
---+66. Gli enti dovrebbero definire una filosofia appropriata alla base dell’assegnazione dei debitori …
---+67. Gli enti dovrebbero applicare coerentemente la filosofia di rating scelta in maniera …
---+68. Laddove gli enti utilizzino differenti sistemi di rating caratterizzati da diverse filosofie di …
---+69. Al fine di conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 1, e paragrafo 3 …
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5.2 Model development in PD estimation
5.2.1 Data requirements specific for model development
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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56. Ai fini dello sviluppo del modello, gli enti dovrebbero garantire che l’insieme dei dati di …
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Ai fini dello sviluppo del modello, gli enti dovrebbero garantire che l’insieme dei dati di riferimento contenga i valori dei fattori di rischio alle date appropriate. Tali date possono variare a seconda dei diversi fattori di rischio. Nella scelta delle date appropriate, gli enti dovrebbero tener conto delle dinamiche e della frequenza di aggiornamento dei fattori di rischio durante l’intero periodo di presenza di un debitore nel portafoglio e, in caso di default, durante l’anno precedente al default. 5.2.2 Fattori di rischio e criteri di rating
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57. Nel processo di selezione dei fattori di rischio e dei criteri di rating, gli enti dovrebbero …
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Nel processo di selezione dei fattori di rischio e dei criteri di rating, gli enti dovrebbero prendere in considerazione un ampio insieme di informazioni rilevanti per il tipo di esposizioni coperte dal sistema di rating. I potenziali fattori di rischio analizzati dagli enti dovrebbero includere in particolare quanto segue: - (a) caratteristiche del debitore, compresi il settore e la posizione geografica per le imprese;
- (b) informazioni finanziarie inclusi i bilanci;
- (c) informazioni sulle tendenze, tra cui la crescita o la contrazione delle vendite o del margine di profitto;
- (d) informazioni comportamentali, compresa la morosità e l’utilizzo di linee di credito.
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58. Gli enti dovrebbero garantire che, ai fini della selezione dei fattori di rischio e dei criteri …
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Gli enti dovrebbero garantire che, ai fini della selezione dei fattori di rischio e dei criteri di rating, gli esperti competenti delle aree di attività dell’ente siano consultati in merito alle logiche aziendali e al contributo al rischio dei fattori di rischio considerati e dei criteri di rating.
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59. Gli enti dovrebbero garantire che la diminuzione dell’affidabilità delle informazioni nel …
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Gli enti dovrebbero garantire che la diminuzione dell’affidabilità delle informazioni nel tempo, ad esempio delle informazioni sulle caratteristiche dei debitori ottenute al momento dell’erogazione del prestito, sia adeguatamente riflessa nella stima della PD. Gli enti dovrebbero inoltre garantire che il modello stimi il livello di rischio adeguato rispetto a tutte le informazioni rilevanti attualmente disponibili e più aggiornate e che venga applicato un MoC adeguato laddove esista un grado più elevato di incertezza dovuto alla mancanza di informazioni aggiornate. In particolare, il modello o il processo di assegnazione dovrebbero prevedere un aggiustamento appropriato e prudente in entrambe le seguenti situazioni: - (a) conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera g), delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, in caso di bilanci risalenti a più di 24 mesi ove le informazioni contenute negli stessi costituiscano un fattore di rischio rilevante;
- (b) nel caso di informazioni creditizie rinvenienti da sistemi informativi risalenti a più di 24 mesi, se ancora pertinenti in quel momento, ove tali informazioni costituiscano un fattore di rischio rilevante.
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60. Gli enti dovrebbero utilizzare i fattori di rischio e i criteri di rating coerentemente, in …
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Gli enti dovrebbero utilizzare i fattori di rischio e i criteri di rating coerentemente, in particolare rispetto all’orizzonte temporale considerato, nello sviluppo, nella calibrazione e nell’applicazione del modello.
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61. Quando esiste una porzione significativa di clienti che utilizzano più operazioni dello stesso …
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Quando esiste una porzione significativa di clienti che utilizzano più operazioni dello stesso tipo all’interno di un sistema di rating al dettaglio considerato, gli enti dovrebbero analizzare il livello di rischio di tali clienti rispetto ai clienti che beneficiano di una sola operazione di quel tipo e, ove necessario, riflettere la differenza del livello di rischio nel modello attraverso opportuni fattori di rischio. 5.2.3 Trattamento dei rating di terze parti
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62. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle …
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Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che specifichino le condizioni in base alle quali il rating di una terza parte che abbia un rapporto contrattuale o organizzativo con un debitore dell’ente possa essere preso in considerazione nella valutazione del rischio del debitore dell’ente. Tali politiche dovrebbero tenere conto dei seguenti possibili metodi in cui il rating di tale terza parte possa essere preso in considerazione nella valutazione del rischio del debitore dell’ente: - (a) il rating di tale terza parte è trasferito a un debitore rilevante ("trasferimento di rating"), laddove non vi sia alcuna differenza di rischio tra il debitore e la parte correlata in virtù dell’esistenza di una garanzia adeguata, e il rating di una terza parte è assegnato internamente in funzione del sistema di rating per il quale l’ente ha ricevuto l’autorizzazione conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) il rating di tale terza parte viene preso in considerazione quale indicazione per una modifica dell’assegnazione del debitore rilevante a una classe di rating o pool;
- (c) il rating di tale terza parte è utilizzato quale input per il modello PD e riflette il supporto contrattuale della parte correlata per il debitore.
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63. Affinché un rating interno o esterno di una terza parte possa essere incorporato in un modello …
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Affinché un rating interno o esterno di una terza parte possa essere incorporato in un modello PD, gli enti dovrebbero garantire tutti i seguenti aspetti: - (a) che il rating di una terza parte soddisfi tutti i requisiti per i fattori di rischio rilevanti di cui alla sezione 5.2.2;
- (b) che le altre caratteristiche rilevanti di rischio del debitore e dell’operazione siano correttamente rispecchiate nel modello, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 170, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non vengano introdotte distorsioni sostanziali in seguito ad un’elevata ponderazione delle informazioni di rating interne o esterne;
- (c) che non vi sia un doppia considerazione degli effetti di eventuali relazioni con terze parti.
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64. Un trasferimento di rating non dovrebbe modificare l’assegnazione di esposizioni a classi di …
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Un trasferimento di rating non dovrebbe modificare l’assegnazione di esposizioni a classi di esposizioni, sistemi di rating o modelli, ma dovrebbe riguardare solo l’assegnazione a classi di rating o pool. I trasferimenti di rating dovrebbero essere realizzati in modo tale che qualsiasi modifica a un rating di terze parti, la quale costituisca un’informazione significativa sul debitore - o sull’esposizione ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, venga tempestivamente riflessa in tutti i rating interessati.
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65. Il supporto contrattuale rilevante concesso da un debitore a un terzo dovrebbe essere …
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Il supporto contrattuale rilevante concesso da un debitore a un terzo dovrebbe essere considerato una diminuzione della solidità finanziaria indipendente del debitore che offre il supporto, compresa la capacità di rimborsare integralmente tutti gli obblighi nei confronti dell’ente. Ciò dovrebbe riflettersi nel rating del debitore che offre il supporto. 5.2.4 Filosofia di rating
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66. Gli enti dovrebbero definire una filosofia appropriata alla base dell’assegnazione dei debitori …
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Gli enti dovrebbero definire una filosofia appropriata alla base dell’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi di rating o pool ("filosofia di rating") tenendo conto di tutti i seguenti principi: - (a) Gli enti dovrebbero valutare se il metodo utilizzato per quantificare il parametro di rischio sia adeguato alla filosofia di rating e comprendere le caratteristiche e le dinamiche dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi di rating o pool ("assegnazione del rating") e delle stime dei parametri di rischio risultanti dal metodo utilizzato.
- (b) Gli enti dovrebbero valutare l’adeguatezza delle caratteristiche e delle dinamiche risultanti dall’assegnazione del rating e le stime del parametro di rischio risultanti dal metodo utilizzato, in relazione ai loro vari usi e dovrebbero comprendere il loro impatto sulla dinamica e sulla volatilità dei requisiti in materia di fondi propri.
- (c) Inoltre, la filosofia di rating dovrebbe essere presa in considerazione ai fini dei test retrospettivi (back-testing). Le filosofie sensibili alle condizioni economiche tendono a stimare PD che rappresentano predittori migliori dei tassi di default di ogni anno. D’altro canto, le filosofie meno sensibili alle condizioni economiche tendono a stimare PD più in linea alla PD media tra i vari stati dell’economia, ma che differiscono dai tassi di default osservati negli anni in cui lo stato dell’economia è migliore o peggiore alla sua media. Le deviazioni tra i tassi di default osservati e il tasso di default medio di lungo periodo della classe di rating pertinente saranno quindi più probabili nei sistemi di rating meno sensibili alle condizioni economiche. Al contrario, le migrazioni tra le classi di rating saranno più probabili nei sistemi di rating più sensibili alle condizioni economiche. Questi comportamenti dovrebbero essere presi in considerazione quando si valutano i risultati dei test retrospettivi e, se del caso, dell’analisi comparativa (benchmarking).
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67. Gli enti dovrebbero applicare coerentemente la filosofia di rating scelta in maniera …
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Gli enti dovrebbero applicare coerentemente la filosofia di rating scelta in maniera continuativa. Gli enti dovrebbero valutare l’adeguatezza della filosofia alla base dell’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi di rating o pool ("filosofia di rating") tenendo conto di tutti i seguenti elementi: - (a) organizzazione dei fattori di rischio;
- (b) migrazione tra classi di rating o pool;
- (c) variazioni dei tassi di default annui di ciascuna classe di rating o pool.
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68. Laddove gli enti utilizzino differenti sistemi di rating caratterizzati da diverse filosofie di …
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Laddove gli enti utilizzino differenti sistemi di rating caratterizzati da diverse filosofie di rating, questi dovrebbero utilizzare con cautela le informazioni relative alle assegnazioni dei rating o alle stime dei parametri di rischio, in particolare quando si utilizzano informazioni sui rating o esperienze di default ottenute da agenzie di rating esterne. Laddove gli enti utilizzino diversi sistemi di rating con caratteristiche diverse, come filosofie differenti o diversi livelli di oggettività, accuratezza, stabilità o cautela, questi dovrebbero garantire che i sistemi di rating abbiano un livello appropriato di coerenza e che qualsiasi diversità fra essi sia compresa a pieno. Tale comprensione dovrebbe almeno consentire all’ente di definire un metodo appropriato per combinare o aggregare le informazioni prodotte dai vari sistemi di rating quando ciò è necessario, conformemente alle politiche dell’ente. Gli enti dovrebbero avere piena comprensione delle ipotesi e delle potenziali inesattezze derivanti da tale combinazione o aggregazione. 5.2.5 Omogeneità delle classi di rating o pool dei debitori
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69. Al fine di conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 1, e paragrafo 3 …
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Al fine di conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 38 delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero verificare l’omogeneità di debitori - o esposizioni assegnati alle stesse classi di rating o pool. In particolare, le classi di rating dovrebbero essere definite in modo tale che ciascun debitore all’interno di ciascuna classe di rating o pool abbia un rischio di default ragionevolmente simile e che si evitino significative sovrapposizioni delle distribuzioni del rischio di default tra classi di rating o pool.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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