+110. Conformemente all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …
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110. Conformemente all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …
Conformemente all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono utilizzare vari metodi per la valutazione della garanzia reale sotto forma di beni immobili, compreso in particolare il valore di mercato o il valore del prestito ipotecario, come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76, di tale regolamento. Laddove gli enti utilizzino vari approcci di valutazione per quanto riguarda i beni immobili che garantiscono le esposizioni incluse nell’ambito di applicazione di un determinato sistema di rating, essi dovrebbero raccogliere e archiviate nell’insieme di dati di riferimento le informazioni relative al tipo di valutazione e dovrebbero utilizzare tali informazioni in modo coerente nella stima della LGD e nell’applicazione delle stime della LGD.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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