+6.1 General requirements specific to LGD estimation
---+100. Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare le proprie stime della LGD a norma …
---+101. Ai fini della stima della LGD, con riferimento ai default rilevati su un’unica operazione, ove …
---+102. Gli enti dovrebbero stimare la propria LGD in base alla propria esperienza di perdita e …
---+103. Laddove, nel caso di esposizioni al dettaglio e dei crediti verso imprese acquistati, gli enti …
---+104. Un modello LGD può contenere diversi metodi, in particolare per quanto riguarda i diversi tipi …
---+105. Gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare che i metodi scelti ai fini della stima …
---+106. I metodi utilizzati dall’ente nella stima della LGD, le ipotesi sottostanti a tali metodi, la …
---+107. Ai fini della stima della LGD, gli enti dovrebbero utilizzare un insieme di dati di …
---+108. Gli enti dovrebbero includere nelle informazioni relative all’insieme di dati di riferimento i …
---+109. L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le …
---+110. Conformemente all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …
---+111. Laddove gli enti derivino stime di LGD da perdite realizzate e da stime appropriate di PD …
---+112. Laddove le informazioni aggregate siano raccolte e archiviate, gli enti dovrebbero elaborare …
---+113. Gli enti dovrebbero dimostrare di raccogliere e archiviare nei propri database tutte le …
---+114. Gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli per individuare le fonti dei flussi di cassa e …
---+115. Gli enti dovrebbero riconoscere i recuperi come derivanti da garanzie reali in tutte le …
---+116. Ai fini del punto (b) del paragrafo 115, gli enti dovrebbero determinare il valore di …
---+117. Gli enti dovrebbero valutare se il valore di acquisizione rifletta adeguatamente il valore …
---+118. In ogni caso l’acquisizione della garanzia reale dovrebbe essere riconosciuta al momento …
---+119. Qualsiasi vendita di obbligazioni creditizie a norma del paragrafo 115, lettera (d), dovrebbe …
---+120. Conformemente al paragrafo 115, lettera (f), gli enti possono specificare e rilevare qualsiasi …

6.1 General requirements specific to LGD estimation

6.1.1 LGD estimation methodologies

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
100. Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare le proprie stime della LGD a norma …

Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare le proprie stime della LGD a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero assegnare una stima della LGD a ciascuna esposizione non in stato di default e una stima della LGD in stato di default e EL BE a ciascuna esposizione in stato di default all’interno dell’ambito di applicazione del sistema di rating soggetto a tale autorizzazione, in conformità degli articoli 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti dovrebbero stimare le LGD per tutte le classi di operazioni della scala di rating distinta propria delle operazioni o per tutti i pool incorporati nel sistema di rating. Ai fini della stima della LGD, gli enti dovrebbero considerare ogni operazione in stato di default come un’osservazione di default distinta, a meno che non siano stati rilevati più default indipendenti su un’unica operazione che non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 101.

101. Ai fini della stima della LGD, con riferimento ai default rilevati su un’unica operazione, ove …

Ai fini della stima della LGD, con riferimento ai default rilevati su un’unica operazione, ove l’intervallo temporale tra il momento del rientro dell’esposizione in bonis e la successiva classificazione in stato di default sia inferiore a nove mesi, gli enti dovrebbero trattare tale esposizione come se fosse stata costantemente in stato di default dal momento in cui si è verificato il primo default. Gli enti possono determinare un periodo superiore a nove mesi al fine di considerare due eventi di default successivi come un unico evento di default nella stima della LGD, se questo è adeguato al tipo specifico di esposizioni e riflette il significato economico dell’esperienza di default.

102. Gli enti dovrebbero stimare la propria LGD in base alla propria esperienza di perdita e …

Gli enti dovrebbero stimare la propria LGD in base alla propria esperienza di perdita e recupero, come riflessa nei dati storici relativi alle esposizioni in stato di default. Gli enti possono integrare i propri dati storici relativi alle esposizioni in stato di default con dati esterni. In particolare, gli enti non dovrebbero derivare le loro stime della LGD solo dai prezzi di mercato degli strumenti finanziari, inclusi, ma non esclusivamente, i prestiti negoziabili, obbligazioni o strumenti sul default creditizio, ma possono utilizzare queste informazioni per integrare i propri dati storici.

103. Laddove, nel caso di esposizioni al dettaglio e dei crediti verso imprese acquistati, gli enti …

Laddove, nel caso di esposizioni al dettaglio e dei crediti verso imprese acquistati, gli enti derivino stime delle LGD da perdite realizzate e stime appropriate delle PD in conformità dell’articolo 161, paragrafo 2 e dell’articolo 181, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)

  • n. 575/2013, questi dovrebbero assicurarsi che:
  • (a) il processo di stima delle perdite totali soddisfi i requisiti di cui all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il risultato sia coerente con il concetto di LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, nonché soddisfi i requisiti specificati nel capo 6, in particolare per quanto riguarda il concetto di perdita economica di cui alla sezione 6.3.1;
  • (b) il processo di stima della PD soddisfi i requisiti di cui agli articoli 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché i requisiti specificati nel capo 5.
104. Un modello LGD può contenere diversi metodi, in particolare per quanto riguarda i diversi tipi …

Un modello LGD può contenere diversi metodi, in particolare per quanto riguarda i diversi tipi di garanzie reali, combinati per arrivare a una LGD per una determinata operazione.

105. Gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare che i metodi scelti ai fini della stima …

Gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare che i metodi scelti ai fini della stima della LGD sono adeguati alle loro attività e al tipo di esposizioni a cui si applicano le stime e dovrebbero essere in grado di giustificare le ipotesi teoriche alla base di tali metodi. I metodi utilizzati nella stima della LGD dovrebbero in particolare essere coerenti con le politiche di riscossione e di recupero adottate dall’ente e dovrebbero tenere conto dei possibili scenari di recupero nonché delle potenziali differenze nel contesto giuridico delle giurisdizioni pertinenti.

106. I metodi utilizzati dall’ente nella stima della LGD, le ipotesi sottostanti a tali metodi, la …

I metodi utilizzati dall’ente nella stima della LGD, le ipotesi sottostanti a tali metodi, la valutazione da parte dell’ente di qualsiasi effetto di una recessione economica, la lunghezza delle serie di dati utilizzate, il MoC, il giudizio umano e, se del caso, la scelta dei fattori di rischio dovrebbero essere adeguati al tipo di esposizioni a cui sono applicati.

6.1.2 Requisiti relativi ai dati per il processo di stima della LGD

107. Ai fini della stima della LGD, gli enti dovrebbero utilizzare un insieme di dati di …

Ai fini della stima della LGD, gli enti dovrebbero utilizzare un insieme di dati di riferimento che copra tutti gli elementi seguenti:

  • (a) tutti i default identificati durante il periodo storico di osservazione specificato in conformità della sezione 6.3.2.1;
  • (b) tutti i dati necessari per il calcolo delle LGD realizzate, in conformità della sezione 6.3.1;
  • (c) i fattori rilevanti che possono essere utilizzati per raggruppare le esposizioni in stato di default in modo significativo e i relativi fattori di perdita, compresi i loro valori al momento del default e almeno entro l’anno precedente al default, ove disponibili.
108. Gli enti dovrebbero includere nelle informazioni relative all’insieme di dati di riferimento i …

Gli enti dovrebbero includere nelle informazioni relative all’insieme di dati di riferimento i risultati dei processi di recupero, inclusi recuperi e costi, relativi a ciascuna esposizione in stato di default. A tal fine, gli enti dovrebbero includere quanto segue:

  • (a) informazioni relative ai risultati di processi di recupero incompleti fino alla data di riferimento per la stima della LGD;
  • (b) informazioni relative ai risultati delle procedure di recupero a livello di portafoglio, laddove tale aggregazione delle informazioni sia giustificata e, in particolare, nel caso di costi indiretti e vendita di un portafoglio di obbligazioni creditizie;
  • (c) informazioni relative ai dati esterni o aggregati utilizzati nella stima delle LGD.
109. L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le …

L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:

  • (a) le caratteristiche di rischio relative al debitore, all’operazione e all’ente, nonché i fattori esterni di cui al paragrafo 121 che siano potenziali fattori di rischio alle date di riferimento pertinenti, come specificato nel paragrafo 122;
  • (b) il momento (data) del default;
  • (c) tutti i fattori determinanti il default che si sono verificati, inclusi i casi di arretrati e di improbabile adempimento, anche successivi all’identificazione del default; nel caso di esposizioni soggette a ristrutturazione onerosa, l’importo di cui l’obbligazione finanziaria è diminuita, calcolato conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla definizione di default;
  • (d) l’importo in essere dell’esposizione al momento del default, compresi capitale, interessi e commissioni;
  • (e) gli importi e le date degli ulteriori utilizzi dopo il default;
  • (f) gli importi e le date delle cancellazioni;
  • (g) i valori delle garanzie reali associate all’esposizione e, ove applicabile, il tipo di valutazione (come il valore di mercato o il valore del prestito ipotecario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76, del regolamento (UE) n. 575/2013), data di valutazione, indicazione dell’eventuale vendita della garanzia reale e del prezzo di vendita;
  • (h) informazioni su qualsiasi dipendenza tra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del fornitore della stessa;
  • (i) i tipi, gli importi e le scadenze della protezione del credito di tipo personale, comprese le specifiche e la qualità del credito del fornitore della protezione;
  • (j) gli importi, i tempi e le fonti dei recuperi;
  • (k) gli importi, i tempi e le fonti dei costi diretti associati ai processi di recupero;
  • (l) una chiara identificazione del tipo di conclusione del processo di recupero;
  • (m) se applicabile, disallineamenti valutari tra due o più dei seguenti elementi: l’unità monetaria utilizzata dall’ente per il bilancio, l’obbligazione sottostante, qualsiasi protezione del credito di tipo reale o personale e qualsiasi flusso di cassa derivante dalla liquidazione delle attività del debitore;
  • (n) ammontare della perdita realizzata.
110. Conformemente all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …

Conformemente all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono utilizzare vari metodi per la valutazione della garanzia reale sotto forma di beni immobili, compreso in particolare il valore di mercato o il valore del prestito ipotecario, come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76, di tale regolamento. Laddove gli enti utilizzino vari approcci di valutazione per quanto riguarda i beni immobili che garantiscono le esposizioni incluse nell’ambito di applicazione di un determinato sistema di rating, essi dovrebbero raccogliere e archiviate nell’insieme di dati di riferimento le informazioni relative al tipo di valutazione e dovrebbero utilizzare tali informazioni in modo coerente nella stima della LGD e nell’applicazione delle stime della LGD.

111. Laddove gli enti derivino stime di LGD da perdite realizzate e da stime appropriate di PD …

Laddove gli enti derivino stime di LGD da perdite realizzate e da stime appropriate di PD, conformemente all’articolo 161, paragrafo 2, e all’articolo 181, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, questi dovrebbero utilizzare un insieme di dati di riferimento che comprenda le perdite realizzate su tutti i default identificati durante il periodo storico di osservazione specificato conformemente alla sezione 6.3.2.1 e relativi fattori di perdita.

112. Laddove le informazioni aggregate siano raccolte e archiviate, gli enti dovrebbero elaborare …

Laddove le informazioni aggregate siano raccolte e archiviate, gli enti dovrebbero elaborare una metodologia appropriata per l’allocazione dei recuperi e dei costi alle singole esposizioni in stato di default e dovrebbero applicare questa metodologia alle esposizioni nel tempo in modo coerente. In ogni caso, gli enti dovrebbero dimostrare che il processo di allocazione dei recuperi e dei costi è efficace e non determini stime di LGD distorte.

113. Gli enti dovrebbero dimostrare di raccogliere e archiviare nei propri database tutte le …

Gli enti dovrebbero dimostrare di raccogliere e archiviare nei propri database tutte le informazioni necessarie per calcolare i costi diretti e indiretti. Tutti i costi indiretti rilevanti dovrebbero essere assegnati alle esposizioni corrispondenti. Questo processo di allocazione dei costi dovrebbe essere basato sugli stessi principi e tecniche che gli enti utilizzano nei propri sistemi di contabilizzazione dei costi. Ai fini dell’allocazione dei costi indiretti, gli enti possono utilizzare metodi basati sulle medie ponderate delle esposizioni o metodi statistici basati su un campione rappresentativo all’interno della popolazione di debitori o operazioni in stato di default.

114. Gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli per individuare le fonti dei flussi di cassa e …

Gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli per individuare le fonti dei flussi di cassa e allocarle adeguatamente alla specifica garanzia reale o alla protezione del credito di tipo personale che è stata escussa. Laddove non sia possibile identificare la fonte dei flussi di cassa, gli enti dovrebbero specificare politiche chiare per il trattamento e l’allocazione di tali flussi di cassa recuperati, che non dovrebbero comportare una distorsione nella stima della LGD.

6.1.3 Recuperi dalle garanzie reali

115. Gli enti dovrebbero riconoscere i recuperi come derivanti da garanzie reali in tutte le …

Gli enti dovrebbero riconoscere i recuperi come derivanti da garanzie reali in tutte le situazioni seguenti:

  • (a) la garanzia reale è venduta dal debitore e il prezzo ottenuto è stato utilizzato per coprire parte o tutto l’importo in essere dell’obbligazione creditizia in stato di default;
  • (b) la garanzia reale è recuperata o venduta dall’ente, dall’impresa madre o da una delle sue controllate per conto dell’ente;
  • (c) la garanzia reale è venduta in un’asta pubblica per ordine del tribunale o mediante una procedura analoga in conformità del contesto giuridico applicabile;
  • (d) l’obbligazione creditizia è venduta insieme alla garanzia reale e il prezzo di vendita dell’obbligazione creditizia include la garanzia reale esistente;
  • (e) nel caso del leasing, l’oggetto del leasing è venduto dall’ente;
  • (f) la garanzia reale è escussa con qualsiasi altro metodo che sia ammissibile secondo il contesto giuridico della giurisdizione pertinente.
116. Ai fini del punto (b) del paragrafo 115, gli enti dovrebbero determinare il valore di …

Ai fini del punto (b) del paragrafo 115, gli enti dovrebbero determinare il valore di acquisizione come il valore per il quale l’obbligazione creditizia del debitore è diminuita a seguito dell’acquisizione della garanzia reale e con il quale la garanzia reale acquisita era stata rilevata come attività nello stato patrimoniale dell’ente. Laddove questi valori siano differenti, gli enti dovrebbero considerare quale valore di acquisizione il più basso dei due valori. Il valore di acquisizione dovrebbe essere considerato un valore di recupero alla data del acquisizione e dovrebbe essere incluso nel calcolo della perdita economica e della LGD realizzata in conformità della sezione 6.3.1.

117. Gli enti dovrebbero valutare se il valore di acquisizione rifletta adeguatamente il valore …

Gli enti dovrebbero valutare se il valore di acquisizione rifletta adeguatamente il valore della garanzia reale acquisita, coerentemente ai requisiti interni stabiliti per la gestione delle garanzie reali, la certezza del diritto e la gestione dei rischi. Laddove la garanzia reale acquisita soddisfi i criteri per le attività liquide di elevata qualità di livello 1, come definito all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti possono considerare, come recupero realizzato direttamente il valore di mercato della garanzia reale al momento dell’acquisizione. In tutti gli altri casi, gli enti dovrebbero applicare un adeguato scarto di garanzia al valore di acquisizione e dovrebbero includere nel calcolo della perdita economica un recupero dell’importo pari al valore di acquisizione al netto dello scarto di garanzia appropriato. Gli enti dovrebbero stimare questo scarto tenendo conto di tutte le seguenti condizioni:

  • (a) lo scarto di garanzia dovrebbe riflettere eventuali errori nella valutazione della garanzia reale al momento dell’acquisizione, tenendo conto del tipo di valutazione disponibile al momento dell’acquisizione, della data a cui la valutazione sia stata effettuata e della liquidità del mercato per questo tipo di attività;
  • (b) lo scarto di garanzia dovrebbe essere stimato partendo dal presupposto che l’ente intenda vendere la garanzia reale acquisita a una terza parte indipendente e dovrebbe riflettere il prezzo potenziale che potrebbe essere ottenuto da tale vendita, i costi della vendita e lo sconto per il periodo dalla vendita al momento dell’acquisto, tenendo conto della liquidità del mercato per questo tipo di attività;
  • (c) qualora siano disponibili osservazioni in merito ai recuperi e alle vendite successive di tipi simili di garanzie reali, la stima dello scarto di garanzia dovrebbe essere basata su tali osservazioni e dovrebbe essere regolarmente sottoposta a test retrospettivi; a tale scopo gli enti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti aspetti:
  • (i) la differenza tra il valore di acquisto e il prezzo di vendita, in particolare ove non vi siano stati cambiamenti significativi nelle condizioni economiche e di mercato tra il momento dell’acquisto e il momento della vendita;
  • (ii) eventuali proventi e costi relativi a tale attività osservati tra la data ’dell'acquisto e il momento della vendita;
  • (iii) effetti di attualizzazione;
  • (iv) se l’ente abbia acquisito la garanzia reale con l’intenzione di una vendita immediata
  • o se sia stata adottata un’altra strategia.
  • (d) laddove non siano disponibili osservazioni storiche riguardanti le acquisizioni e le successive vendite di tipi simili di garanzie reali, la stima dello scarto di garanzia dovrebbe basarsi su una valutazione caso per caso, compresa l’analisi del mercato attuale e delle condizioni economiche;
  • (e) quanto minore sia il numero di dati che un ente ha a disposizione rispetto a precedenti acquisizioni e quanto minore sia la liquidità del mercato per un determinato tipo di attività, tanto maggiore sarà l’incertezza relativa alle stime risultanti, la quale dovrebbe essere adeguatamente riflessa nel MoC, in conformità della sezione 4.4.3.
118. In ogni caso l’acquisizione della garanzia reale dovrebbe essere riconosciuta al momento …

In ogni caso l’acquisizione della garanzia reale dovrebbe essere riconosciuta al momento dell’acquisizione e non dovrebbe impedire all’ente di chiudere il processo di recupero in conformità del paragrafo 155.

119. Qualsiasi vendita di obbligazioni creditizie a norma del paragrafo 115, lettera (d), dovrebbe …

Qualsiasi vendita di obbligazioni creditizie a norma del paragrafo 115, lettera (d), dovrebbe essere inclusa nella stima della LGD in modo appropriato rispetto alla metodologia di stima della LGD, tenendo conto di tutte le seguenti condizioni:

  • (a) laddove gli enti vendano regolarmente obbligazioni creditizie nell’ambito delle loro procedure di recupero, questi dovrebbero riflettere adeguatamente le osservazioni relative alle obbligazioni creditizie soggette alla vendita nel processo di sviluppo del modello;
  • (b) laddove gli enti non vendano regolarmente obbligazioni creditizie nell’ambito delle loro procedure di recupero e l’assegnazione della parte del prezzo relativa alle garanzie reali sia troppo onerosa da realizzare o inaffidabile, questi possono decidere di non tenere conto di tali osservazioni nel processo di sviluppo del modello;
  • (c) gli enti non dovrebbero trattare i recuperi derivanti dalle vendite delle obbligazioni creditizie garantite come recuperi realizzati senza l’uso di garanzie reali a meno che non possano dimostrare che i recuperi relativi a tali garanzie reali sono irrilevanti;
  • (d) in ogni caso, gli enti dovrebbero includere tutte le osservazioni, comprese le vendite delle obbligazioni creditizie, nel calcolo della LGD media di lungo periodo.
120. Conformemente al paragrafo 115, lettera (f), gli enti possono specificare e rilevare qualsiasi …

Conformemente al paragrafo 115, lettera (f), gli enti possono specificare e rilevare qualsiasi altra forma di realizzazione di garanzie reali adeguata ai tipi di garanzie reali utilizzati dall’ente che siano ammissibili ai sensi del quadro giuridico applicabile. Nel rilevare tali altre forme di garanzia reale, gli enti dovrebbero tener conto del fatto che la garanzia reale può assumere varie forme e che varie forme di garanzie reali possono essere riferite alla stessa attività. Laddove diverse forme di garanzia reale si riferiscano alla stessa attività, ma la realizzazione di una delle garanzie reali non diminuisca il valore dell’altra, gli enti dovrebbero considerarle in quanto garanzie reali distinte nel processo di stima della LGD. In particolare, gli enti dovrebbero rilevare separatamente la forma di garanzia reale che dà diritto all’acquisizione o alla vendita dell’attività (come un’ipoteca) e la forma di garanzia reale che dà diritto a riscuotere i flussi di cassa generati dall’attività (come una cessione di affitto o commissioni).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/