+116. Ai fini del punto (b) del paragrafo 115, gli enti dovrebbero determinare il valore di …

116. Ai fini del punto (b) del paragrafo 115, gli enti dovrebbero determinare il valore di …

Ai fini del punto (b) del paragrafo 115, gli enti dovrebbero determinare il valore di acquisizione come il valore per il quale l’obbligazione creditizia del debitore è diminuita a seguito dell’acquisizione della garanzia reale e con il quale la garanzia reale acquisita era stata rilevata come attività nello stato patrimoniale dell’ente. Laddove questi valori siano differenti, gli enti dovrebbero considerare quale valore di acquisizione il più basso dei due valori. Il valore di acquisizione dovrebbe essere considerato un valore di recupero alla data del acquisizione e dovrebbe essere incluso nel calcolo della perdita economica e della LGD realizzata in conformità della sezione 6.3.1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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