+119. Qualsiasi vendita di obbligazioni creditizie a norma del paragrafo 115, lettera (d), dovrebbe …
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119. Qualsiasi vendita di obbligazioni creditizie a norma del paragrafo 115, lettera (d), dovrebbe …
Qualsiasi vendita di obbligazioni creditizie a norma del paragrafo 115, lettera (d), dovrebbe essere inclusa nella stima della LGD in modo appropriato rispetto alla metodologia di stima della LGD, tenendo conto di tutte le seguenti condizioni: - (a) laddove gli enti vendano regolarmente obbligazioni creditizie nell’ambito delle loro procedure di recupero, questi dovrebbero riflettere adeguatamente le osservazioni relative alle obbligazioni creditizie soggette alla vendita nel processo di sviluppo del modello;
- (b) laddove gli enti non vendano regolarmente obbligazioni creditizie nell’ambito delle loro procedure di recupero e l’assegnazione della parte del prezzo relativa alle garanzie reali sia troppo onerosa da realizzare o inaffidabile, questi possono decidere di non tenere conto di tali osservazioni nel processo di sviluppo del modello;
- (c) gli enti non dovrebbero trattare i recuperi derivanti dalle vendite delle obbligazioni creditizie garantite come recuperi realizzati senza l’uso di garanzie reali a meno che non possano dimostrare che i recuperi relativi a tali garanzie reali sono irrilevanti;
- (d) in ogni caso, gli enti dovrebbero includere tutte le osservazioni, comprese le vendite delle obbligazioni creditizie, nel calcolo della LGD media di lungo periodo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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