+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---+131. Ai fini della stima della LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del …
---+132. Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su …
---+133. Ai fini del calcolo della perdita economica realizzata su un’esposizione conformemente al …
---+134. Laddove, in relazione a un evento di default, qualsiasi parte dell’esposizione sia stata …
---+135. Nel caso di esposizioni che rientrino in bonis, gli enti dovrebbero calcolare la perdita …
---+136. Laddove gli enti attivino nuove operazioni per sostituire operazioni precedentemente in stato …

6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD

6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
131. Ai fini della stima della LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del …

Ai fini della stima della LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero calcolare le LGD realizzate per ciascuna esposizione, come indicato all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55, di tale regolamento, come il rapporto tra la perdita economica e l’importo residuo dell’obbligazione creditizia al momento del default, compreso qualsiasi importo di pagamenti in linea capitale, interessi

  • o commissioni.
132. Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su …

Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su uno strumento (vale a dire, l’operazione in stato di default), di cui all’articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come differenza tra:

  • (a) l’importo residuo dell’obbligazione creditizia al momento del default, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 140, compreso qualsiasi importo di pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni, aumentato dei costi significativi diretti e indiretti associati alla riscossione su tale strumento, scontati al momento del default; e
  • (b) qualsiasi recupero realizzato dopo il momento di default, scontati al momento del default.
133. Ai fini del calcolo della perdita economica realizzata su un’esposizione conformemente al …

Ai fini del calcolo della perdita economica realizzata su un’esposizione conformemente al paragrafo 132, gli enti dovrebbero tenere conto di tutti i recuperi realizzati, compresi i recuperi da fonti sconosciute e i recuperi connessi a garanzie reali che non soddisfino il requisito di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

134. Laddove, in relazione a un evento di default, qualsiasi parte dell’esposizione sia stata …

Laddove, in relazione a un evento di default, qualsiasi parte dell’esposizione sia stata oggetto di remissione o sia stata cancellata prima della data di default, o alla data stessa, e l’importo oggetto di remissione o cancellato non sia incluso nell’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default, l’importo dell’esposizione oggetto di remissione o cancellato dovrebbe essere sommato all’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default sia per il calcolo della perdita economica, come specificato al paragrafo 132, nel numeratore, sia per il calcolo dell’importo residuo dell’obbligazione creditizia al denominatore della LGD realizzata.

135. Nel caso di esposizioni che rientrino in bonis, gli enti dovrebbero calcolare la perdita …

Nel caso di esposizioni che rientrino in bonis, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica come per tutte le altre esposizioni in stato di default, con la sola differenza che un ulteriore flusso di cassa di recupero dovrebbe essere aggiunto al calcolo, come se il debitore avesse effettuato un pagamento pari all’importo che era in essere alla data del rientro in bonis, compresi eventuali pagamenti in linea capitale, interessi e commissioni ("flusso di cassa sintetico"). Questo flusso di cassa sintetico dovrebbe essere scontato al momento del default, nello stesso modo applicato a tutti i flussi di cassa osservati. Nel caso in cui le esposizioni soddisfino i criteri di cui al paragrafo 101, la LGD realizzata deve essere calcolata con riferimento alla data del primo evento di default, tenendo conto di tutti i flussi di cassa osservati dalla data del primo evento di default, compresi quelli osservati nel periodo tra il primo e il secondo evento di default, senza aggiungere alcun flusso di cassa sintetico.

136. Laddove gli enti attivino nuove operazioni per sostituire operazioni precedentemente in stato …

Laddove gli enti attivino nuove operazioni per sostituire operazioni precedentemente in stato di default in quanto parte della ristrutturazione o per motivi tecnici, questi dovrebbero calcolare le LGD realizzate sulla base delle operazioni originariamente in stato di default. A tal fine, gli enti dovrebbero disporre di un solido meccanismo per allocare i costi osservati, i recuperi e gli qualsiasi ulteriore utilizzo alle operazioni originali.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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