+135. Nel caso di esposizioni che rientrino in bonis, gli enti dovrebbero calcolare la perdita …

135. Nel caso di esposizioni che rientrino in bonis, gli enti dovrebbero calcolare la perdita …

Nel caso di esposizioni che rientrino in bonis, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica come per tutte le altre esposizioni in stato di default, con la sola differenza che un ulteriore flusso di cassa di recupero dovrebbe essere aggiunto al calcolo, come se il debitore avesse effettuato un pagamento pari all’importo che era in essere alla data del rientro in bonis, compresi eventuali pagamenti in linea capitale, interessi e commissioni ("flusso di cassa sintetico"). Questo flusso di cassa sintetico dovrebbe essere scontato al momento del default, nello stesso modo applicato a tutti i flussi di cassa osservati. Nel caso in cui le esposizioni soddisfino i criteri di cui al paragrafo 101, la LGD realizzata deve essere calcolata con riferimento alla data del primo evento di default, tenendo conto di tutti i flussi di cassa osservati dalla data del primo evento di default, compresi quelli osservati nel periodo tra il primo e il secondo evento di default, senza aggiungere alcun flusso di cassa sintetico.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/