+137. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel …

137. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel …

Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo della LGD realizzata, gli enti dovrebbero tener conto delle commissioni per pagamenti in ritardo, contabilizzate nel conto economico dell’ente prima del default, includendole nell’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default, sia nel numeratore che nel denominatore della LGD realizzata. Nel caso in cui le commissioni siano state addebitate al debitore per recuperare i costi diretti già sostenuti dall’ente e tali costi siano già inclusi nel calcolo della perdita economica, gli enti non dovrebbero risommare tali importi alla perdita economica o all’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default. Eventuali commissioni contabilizzate dopo il momento del default non dovrebbero aumentare l’ammontare della perdita economica o l’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default. Tuttavia, tutti i recuperi, compresi quelli relativi alle commissioni contabilizzate dopo il default, dovrebbero essere inclusi nel calcolo della perdita economica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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