+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---+137. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel …
---+138. Gli enti dovrebbero applicare il trattamento specificato nel paragrafo 137 a qualsiasi …
---+139. Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli …
---+140. Qualora gli enti includano ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del …
---+141. Per quanto riguarda le esposizioni al dettaglio, qualora gli enti non includano ulteriori …
---+142. Indipendentemente dal fatto che gli enti riflettano i futuri utilizzi nei loro fattori di …

6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default

6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
137. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel …

Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo della LGD realizzata, gli enti dovrebbero tener conto delle commissioni per pagamenti in ritardo, contabilizzate nel conto economico dell’ente prima del default, includendole nell’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default, sia nel numeratore che nel denominatore della LGD realizzata. Nel caso in cui le commissioni siano state addebitate al debitore per recuperare i costi diretti già sostenuti dall’ente e tali costi siano già inclusi nel calcolo della perdita economica, gli enti non dovrebbero risommare tali importi alla perdita economica o all’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default. Eventuali commissioni contabilizzate dopo il momento del default non dovrebbero aumentare l’ammontare della perdita economica o l’ammontare in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default. Tuttavia, tutti i recuperi, compresi quelli relativi alle commissioni contabilizzate dopo il default, dovrebbero essere inclusi nel calcolo della perdita economica.

138. Gli enti dovrebbero applicare il trattamento specificato nel paragrafo 137 a qualsiasi …

Gli enti dovrebbero applicare il trattamento specificato nel paragrafo 137 a qualsiasi interesse contabilizzato nel conto economico dell’ente prima e dopo il momento del default.

139. Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli …

Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD e del fattore di conversione creditizia sono tenuti a riflettere la possibilità di ulteriori utilizzi da parte del debitore fino a e oltre il momento del default nelle loro stime dei fattori di conversione creditizia. Nel caso di esposizioni al dettaglio, ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 182, paragrafo 3, di suddetto regolamento, gli enti possono riflettere gli utilizzi futuri nei loro fattori di conversione creditizia o nelle loro stime della LGD. Tali futuri utilizzi dovrebbero essere intesi come ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del default.

140. Qualora gli enti includano ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del …

Qualora gli enti includano ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del default nei loro fattori di conversione creditizia, questi dovrebbero calcolare la LGD realizzata come rapporto tra la perdita economica e l’importo in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default aumentato dell’ammontare degli ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento di default scontato al momento del default.

141. Per quanto riguarda le esposizioni al dettaglio, qualora gli enti non includano ulteriori …

Per quanto riguarda le esposizioni al dettaglio, qualora gli enti non includano ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del default nei loro fattori di conversione creditizia, questi dovrebbero calcolare la LGD realizzata come rapporto tra la perdita economica e l’importo in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default e non dovrebbero aumentare il denominatore del valore degli ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento di default.

142. Indipendentemente dal fatto che gli enti riflettano i futuri utilizzi nei loro fattori di …

Indipendentemente dal fatto che gli enti riflettano i futuri utilizzi nei loro fattori di conversione creditizia o nelle loro stime della LGD, questi dovrebbero calcolare la perdita economica nel numeratore della LGD realizzata includendo gli ulteriori utilizzi dopo il momento del default e tutti i recuperi realizzati scontati al momento del default.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/