+139. Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli …

139. Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli …

Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD e del fattore di conversione creditizia sono tenuti a riflettere la possibilità di ulteriori utilizzi da parte del debitore fino a e oltre il momento del default nelle loro stime dei fattori di conversione creditizia. Nel caso di esposizioni al dettaglio, ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 182, paragrafo 3, di suddetto regolamento, gli enti possono riflettere gli utilizzi futuri nei loro fattori di conversione creditizia o nelle loro stime della LGD. Tali futuri utilizzi dovrebbero essere intesi come ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del default.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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