+139. Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli …
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139. Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli …
Conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD e del fattore di conversione creditizia sono tenuti a riflettere la possibilità di ulteriori utilizzi da parte del debitore fino a e oltre il momento del default nelle loro stime dei fattori di conversione creditizia. Nel caso di esposizioni al dettaglio, ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 182, paragrafo 3, di suddetto regolamento, gli enti possono riflettere gli utilizzi futuri nei loro fattori di conversione creditizia o nelle loro stime della LGD. Tali futuri utilizzi dovrebbero essere intesi come ulteriori utilizzi da parte del debitore dopo il momento del default.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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