+195. Ai fini dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero …
|
195. Ai fini dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero …
Ai fini dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero applicare un’ulteriore cautela ai risultati dell’assegnazione del rating qualora siano individuate carenze connesse all’implementazione del modello nel sistema informatico o nel processo di assegnazione dei parametri di rischio ai debitori o alle operazioni nel portafoglio corrente (applicazione dei parametri di rischio), in particolare quando tali carenze si riferiscono ai dati utilizzati nel processo di assegnazione del rating. Gli enti dovrebbero fare ciò stabilendo un quadro che comprenda le seguenti fasi: - (a) individuazione delle carenze di implementazione del modello nel sistema informatico o nell’applicazione dei parametri di rischio;
- (b) specificazione della forma di cautela da applicare e quantificazione del livello appropriato di cautela;
- (c) monitoraggio delle carenze e loro correzione;
- (d) documentazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|