+8.1 Conservatism in the application of risk parameters
---+195. Ai fini dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero …
---+196. Ai fini del paragrafo 195, lettera (a), gli enti dovrebbero disporre di un solido processo per …
---+197. Ai fini del paragrafo 195, lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che il verificarsi di …
---+198. Gli enti dovrebbero considerare l’impatto globale delle carenze identificate e la cautela …
---+199. Ai fini del paragrafo 195, lettera (c), gli enti dovrebbero monitorare regolarmente le carenze …
---+200. Ai fini del paragrafo 195, lettera (d), gli enti dovrebbero individuare manuali e procedure …
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8.1 Conservatism in the application of risk parameters
8.1 Conservatism in the application of risk parameters
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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195. Ai fini dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero …
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Ai fini dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero applicare un’ulteriore cautela ai risultati dell’assegnazione del rating qualora siano individuate carenze connesse all’implementazione del modello nel sistema informatico o nel processo di assegnazione dei parametri di rischio ai debitori o alle operazioni nel portafoglio corrente (applicazione dei parametri di rischio), in particolare quando tali carenze si riferiscono ai dati utilizzati nel processo di assegnazione del rating. Gli enti dovrebbero fare ciò stabilendo un quadro che comprenda le seguenti fasi: - (a) individuazione delle carenze di implementazione del modello nel sistema informatico o nell’applicazione dei parametri di rischio;
- (b) specificazione della forma di cautela da applicare e quantificazione del livello appropriato di cautela;
- (c) monitoraggio delle carenze e loro correzione;
- (d) documentazione.
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196. Ai fini del paragrafo 195, lettera (a), gli enti dovrebbero disporre di un solido processo per …
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Ai fini del paragrafo 195, lettera (a), gli enti dovrebbero disporre di un solido processo per identificare tutte le carenze di implementazione e applicazione nel processo di assegnazione, in cui ciascuna carenza comporti un trattamento maggiormente conservativo per l’assegnazione a una classe di rating o pool interessata. Ai fini di un’ulteriore cautela, gli enti dovrebbero considerare quantomeno i seguenti fattori determinanti: - (a) dati mancanti nel portafoglio di applicazione;
- (b) aggiornamenti mancanti nei bilanci o nei sistemi informativi di dati relativi agli enti creditizi di cui al paragrafo 59;
- (c) rating obsoleti nel portafoglio di applicazione; ove il rating obsoleto dovrebbe essere inteso come specificato all’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB;
- (d) rating mancanti, per cui un’esposizione è considerata come rientrante nell’ambito di applicazione del modello basato sui rating interni, ma non è valutata in base allo stesso.
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197. Ai fini del paragrafo 195, lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che il verificarsi di …
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Ai fini del paragrafo 195, lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che il verificarsi di uno dei fattori determinanti di cui al paragrafo 196 comporti l’applicazione di un’ulteriore cautela al parametro di rischio ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Laddove si verifichi più di un fattore determinante, la stima dovrebbe essere più prudente. L’ulteriore cautela relativa a ciascun fattore determinante dovrebbe essere proporzionata all’incertezza relativa al parametro di rischio stimato introdotto dal fattore determinante.
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198. Gli enti dovrebbero considerare l’impatto globale delle carenze identificate e la cautela …
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Gli enti dovrebbero considerare l’impatto globale delle carenze identificate e la cautela risultante a livello del portafoglio coperto dal modello pertinente sulla solidità delle assegnazioni a classi di rating o pool e garantire che i requisiti in materia di fondi propri non siano distorti dalla necessità di aggiustamenti eccessivi.
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199. Ai fini del paragrafo 195, lettera (c), gli enti dovrebbero monitorare regolarmente le carenze …
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Ai fini del paragrafo 195, lettera (c), gli enti dovrebbero monitorare regolarmente le carenze implementative e applicative e i livelli di cautela addizionale applicati in relazione ad essi. Ove possibile, gli enti dovrebbero prendere provvedimenti per trattare le carenze individuate. A seguito della sua valutazione, l’ente dovrebbe elaborare un piano per rettificare le carenze entro un periodo di tempo ragionevole, prendendo in considerazione l’entità dell’impatto sui requisiti in materia di fondi propri.
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200. Ai fini del paragrafo 195, lettera (d), gli enti dovrebbero individuare manuali e procedure …
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Ai fini del paragrafo 195, lettera (d), gli enti dovrebbero individuare manuali e procedure adeguati per applicare l’ulteriore cautela e dovrebbero documentare il processo applicato al trattamento delle carenze attuative e applicative. Tale documentazione dovrebbe contenere almeno i fattori determinanti considerati e gli effetti che l’attivazione di tali fattori determinanti ha avuto sull’assegnazione finale a una classe di rating o pool, sul livello del parametro di rischio e sui requisiti in materia di fondi propri.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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