+116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli …
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116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli …
Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli enti creditizi dovrebbero comunque risolvere l’esposizione deteriorata. Tale risoluzione potrebbe comportare l’avvio di azioni legali, l’escussione delle garanzie, la conversione di debito in attività/azioni, la cessione di linee di credito, il trasferimento a società di gestione patrimoniale o la cartolarizzazione. Laddove il prezzo ottenuto dal pignoramento dei beni immobili incida sull’importo dovuto dal consumatore, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto, nella misura applicabile, dei provvedimenti dell’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE25 nel definire la liquidazione e le misure successive.
25 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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