+5.4.4 Liquidazioni
---+116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli …
---+117. Le liquidazioni dovrebbero quindi essere monitorate dall’ente creditizio per tenerne conto …
---+118. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni …
---+119. Per le esposizioni coperte da garanzie reali o di altro tipo, gli enti creditizi dovrebbero …
---+120. Il monitoraggio dei tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e …
---+121. Gli enti creditizi dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari …
---+122. Gli enti creditizi dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in …

5.4.4 Liquidazioni

5.4.4 Liquidazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli …

Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli enti creditizi dovrebbero comunque risolvere l’esposizione deteriorata. Tale risoluzione potrebbe comportare l’avvio di azioni legali, l’escussione delle garanzie, la conversione di debito in attività/azioni, la cessione di linee di credito, il trasferimento a società di gestione patrimoniale o la cartolarizzazione. Laddove il prezzo ottenuto dal pignoramento dei beni immobili incida sull’importo dovuto dal consumatore, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto, nella misura applicabile, dei provvedimenti dell’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE25 nel definire la liquidazione e le misure successive.


25 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

117. Le liquidazioni dovrebbero quindi essere monitorate dall’ente creditizio per tenerne conto …

Le liquidazioni dovrebbero quindi essere monitorate dall’ente creditizio per tenerne conto nella definizione delle strategie e delle politiche. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare le dismissioni e le vendite realizzate/i prezzi di trasferimento rispetto ai valori contabili netti.

118. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni …

Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni legali e a escussioni di garanzie. La performance al riguardo andrebbe misurata a fronte di obiettivi prestabiliti, in termini di durata (in mesi/anni) e perdita per l’ente. Per il monitoraggio del tasso di perdita effettivo, ci si attende che gli enti generino serie storiche per ciascun portafoglio di credito a supporto delle ipotesi utilizzate nella valutazione delle riduzioni di valore e nelle prove di stress.

119. Per le esposizioni coperte da garanzie reali o di altro tipo, gli enti creditizi dovrebbero …

Per le esposizioni coperte da garanzie reali o di altro tipo, gli enti creditizi dovrebbero monitorare il tempo necessario per la liquidazione delle garanzie reali o per intraprendere azioni esecutive sulle garanzie. Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli scarti di garanzia su potenziali vendite forzate al momento della liquidazione e gli andamenti di determinati mercati (ad esempio immobiliari) per valutare le prospettive riguardo ai potenziali tassi di recupero.

120. Il monitoraggio dei tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e …

Il monitoraggio dei tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e ad altre azioni legali dovrebbe aiutare gli enti creditizi a valutare in modo affidabile se la decisione di ricorrere all’escussione delle garanzie consentirà di ottenere un valore attuale netto superiore rispetto a una misura di concessione. I dati sui tassi di recupero relativi alle escussioni di garanzie dovrebbero essere tenuti sotto costante osservazione e indurre gli enti creditizi ad apportare eventuali modifiche alle strategie di gestione del recupero crediti/dei portafogli legali.

121. Gli enti creditizi dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari …

Gli enti creditizi dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari conclusi di recente e l’ammontare medio dei recuperi che hanno consentito di ottenere (al lordo dei relativi costi).

122. Gli enti creditizi dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in …

Gli enti creditizi dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in attività oppure azioni del debitore, utilizzando quanto meno indicatori di volume per tipologia di attività, e assicurare il rispetto di qualsiasi limite imposto alle quote detenute dalla normativa nazionale applicabile. Il ricorso a questa misura di concessione dovrebbe essere assistito da un piano industriale adeguato e limitarsi ad attività per le quali l’ente disponga di competenze sufficienti e il mercato consenta realisticamente di ricavare il valore calcolato in un orizzonte di breve-medio termine. L’ente dovrebbe altresì assicurare che la valutazione delle attività sia svolta da periti qualificati ed esperti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/