+173. Gli enti creditizi dovrebbero includere nelle proprie politiche interne linee guida …
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173. Gli enti creditizi dovrebbero includere nelle proprie politiche interne linee guida …
Gli enti creditizi dovrebbero includere nelle proprie politiche interne linee guida concernenti la tempestività delle riduzioni di valore e delle cancellazioni, tenendo conto di circostanze e i fattori esterni come i procedimenti giudiziari in corso. Soprattutto per le esposizioni o parti di esposizioni non assistite da garanzia, gli enti creditizi dovrebbero definire adeguati periodi di tempo massimi per una piena riduzione di valore, copertura e cancellazione. Per le parti di esposizioni assistite da garanzia, la determinazione di un livello minimo di riduzione di valore dovrebbe tenere conto della tipologia di garanzia. Nella calibrazione dei periodi di tempo summenzionati ai fini della riduzione di valore e della cancellazione andrebbero applicate evidenze empiriche. Nella valutazione della recuperabilità delle NPE e nell’elaborazione delle metodologie interne per la loro cancellazione, gli enti creditizi dovrebbero dedicare particolare attenzione alle coorti di seguito indicate, in ragione dei più elevati livelli di non recuperabilità permanente che queste potrebbero rappresentare. - a) Esposizioni con prolungati ritardi di pagamento: potrebbe essere appropriato applicare soglie diverse a portafogli diversi. Gli enti creditizi dovrebbero valutare la recuperabilità delle NPE, se il debitore ha registrato ritardi di pagamento prolungati nel tempo. Se, in esito a tale valutazione, si conclude che non vi è alcuna aspettativa ragionevole di recupero di una esposizione o parte di essa, questa andrebbe cancellata nella sua totalità o in parte.
- b) Esposizioni sottoposte a procedura di insolvenza: nei casi di livello limitato di copertura tramite garanzie reali dell’esposizione, le spese legali assorbono spesso una parte significativa dei proventi derivanti dalla procedura fallimentare e pertanto ci si attende che i recuperi stimati siano molto modesti.
- c) La cancellazione parziale può essere giustificata qualora emerga l’impossibilità da parte del debitore di rimborsare l’importo dell’esposizione per intero, ossia vi è una aspettativa ragionevole di recupero di una parte dell’esposizione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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