| Garanzie aggiuntive | Ottenimento di privilegi ulteriori su attività non vincolate come garanzia aggiuntiva del debitore volta a compensare la maggiore esposizione al rischio e come parte del processo di ristrutturazione. | Questa opzione non costituisce una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante in quanto non risolve di per sé la presenza di ritardi di pagamento relativi a un prestito. Di norma è volta ad assicurare un migliore o pieno rispetto delle clausole contrattuali riguardanti il rapporto fra credito e valore della garanzia ( loan to value , LTV). Le garanzie aggiuntive possono assumere numerose forme, quali la costituzione di un pegno su deposito in contanti, la cessione di crediti o l’accensione di un’ipoteca nuova/aggiuntiva su beni immobili. Gli enti dovrebbero valutare con attenzione i privilegi di secondo e terzo |