| Cancellazione parziale o totale del debito | Si tratta del caso in cui l’ente creditizio rinuncia al diritto di recuperare mediante vie legali l’intero ammontare del debito ancora dovuto dal debitore oppure parte di esso. | Tale misura dovrebbe essere utilizzata quando l’ente creditizio acconsente a un «pagamento ridotto a saldo di ogni conto», in base al quale accetta di cancellare il debito residuo nella sua interezza se il debitore rimborsa l’importo ridotto del saldo in linea capitale entro un termine concordato. Gli enti creditizi dovrebbero applicare le opzioni di cancellazione del debito con cautela poiché la possibilità di una cancellazione può dare adito a comportamenti opportunistici e potrebbe quindi incoraggiare «default strategici». Gli enti dovrebbero pertanto definire politiche e procedure specifiche in materia di cancellazione del debito per assicurare l’esistenza di controlli robusti. |