+10. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di …
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10. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di …
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di rafforzare la fiducia di terzi, compresi i terzi che verificano la conformità con i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento e le autorità competenti che soddisfano i requisiti ivi specificati, dovrebbero essere messe a disposizione tutti gli elementi che seguono: - (a) una conferma della vendita effettiva o del fatto che, a norma del quadro nazionale applicabile, la cessione o il trasferimento segregano le esposizioni sottostanti dal venditore e dai suoi creditori e liquidatori, anche in caso di insolvenza del venditore, con gli stessi effetti giuridici determinati da una vendita effettiva;
- (b) una conferma dell’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici di cui alla lettera a) nei confronti del venditore o di qualsiasi altro terzo a norma del quadro giuridico nazionale applicabile;
- (c) una valutazione dei rischi di revocatoria ( clawback ) e dei rischi di ricaratterizzazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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