+10. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di …

10. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di …

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di rafforzare la fiducia di terzi, compresi i terzi che verificano la conformità con i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento e le autorità competenti che soddisfano i requisiti ivi specificati, dovrebbero essere messe a disposizione tutti gli elementi che seguono:

  • (a) una conferma della vendita effettiva o del fatto che, a norma del quadro nazionale applicabile, la cessione o il trasferimento segregano le esposizioni sottostanti dal venditore e dai suoi creditori e liquidatori, anche in caso di insolvenza del venditore, con gli stessi effetti giuridici determinati da una vendita effettiva;
  • (b) una conferma dell’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici di cui alla lettera a) nei confronti del venditore o di qualsiasi altro terzo a norma del quadro giuridico nazionale applicabile;
  • (c) una valutazione dei rischi di revocatoria ( clawback ) e dei rischi di ricaratterizzazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/