+48. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che …

48. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che …

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni al momento della creazione della cartolarizzazione, in caso di cartolarizzazione di ammortamento, o durante il periodo rotativo, in caso di cartolarizzazione rotativa, dovrebbero essere considerate non dipendenti in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti e pertanto dovrebbero essere permesse:

  • (a) il saldo di capitale in essere contrattualmente convenuto alla scadenza contrattuale delle esposizioni sottostanti che dipendono dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti per il rimborso del saldo del capitale non supera il 50 % del valore totale iniziale dell’esposizione di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione della cartolarizzazione;
  • (b) le scadenze delle esposizioni sottostanti di cui alla lettera a) non sono oggetto di concentrazioni rilevanti e sono sufficientemente distribuite durante la durata dell’operazione;
  • (c) il valore aggregato dell’esposizione di tutte le esposizioni sottostanti di cui alla lettera
  • a) verso un singolo debitore non supera il 2 % del valore aggregato dell’esposizione di tutte le esposizioni sottostanti comprese nella cartolarizzazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/