+48. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che …
|
48. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che …
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni al momento della creazione della cartolarizzazione, in caso di cartolarizzazione di ammortamento, o durante il periodo rotativo, in caso di cartolarizzazione rotativa, dovrebbero essere considerate non dipendenti in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti e pertanto dovrebbero essere permesse: - (a) il saldo di capitale in essere contrattualmente convenuto alla scadenza contrattuale delle esposizioni sottostanti che dipendono dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti per il rimborso del saldo del capitale non supera il 50 % del valore totale iniziale dell’esposizione di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione della cartolarizzazione;
- (b) le scadenze delle esposizioni sottostanti di cui alla lettera a) non sono oggetto di concentrazioni rilevanti e sono sufficientemente distribuite durante la durata dell’operazione;
- (c) il valore aggregato dell’esposizione di tutte le esposizioni sottostanti di cui alla lettera
- a) verso un singolo debitore non supera il 2 % del valore aggregato dell’esposizione di tutte le esposizioni sottostanti comprese nella cartolarizzazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|