+12. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento …
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12. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento …
Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento al termine «garanzia reale» va inteso come indicativo di una forma di protezione del credito di tipo reale diversa da quella citata all’articolo 166, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Ciò comprende, in particolare, i meccanismi di protezione del credito di tipo reale diversi dagli accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione e della compensazione in bilancio sono riflessi nel valore dell’esposizione. Pertanto, per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD, gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 solo se tale protezione non è già stata riconosciuta nel valore dell’esposizione per i casi specificati all’articolo 166 di tale regolamento e in linea con il paragrafo 13.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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