+17. Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine …

17. Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine …

Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di stabilire, relativamente alla certezza del diritto, requisiti interni che siano in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3 di detto regolamento, nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di garanzie reali, gli enti dovrebbero assicurare che il contratto in base al quale tale garanzia reale è fornita sia efficace sul piano giuridico e applicabile in tutte le giurisdizioni pertinenti, conferendo all’ente il diritto di liquidare o pignorare la garanzia reale in tempi ragionevoli, anche in caso di default, fallimento o insolvenza del debitore e, se del caso, del depositario della garanzia reale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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