+24. Ai fini dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …

24. Ai fini dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …

Ai fini dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi l’efficacia sul piano giuridico e l’applicabilità del meccanismo di protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni pertinenti. Tale parere giuridico dovrebbe essere:

  • (a) fornito almeno per ogni tipo di protezione del credito di tipo personale;
  • (b) presentato in forma scritta da un consulente legale. Nel caso in cui sia un dipendente dell’ente, il consulente legale dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito responsabile della concessione o del rinnovo delle esposizioni in esame.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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