+5.2 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo personale
---+24. Ai fini dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …
---+25. Ai fini del paragrafo 24, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione …

5.2 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo personale

5.2 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo personale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
24. Ai fini dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …

Ai fini dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi l’efficacia sul piano giuridico e l’applicabilità del meccanismo di protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni pertinenti. Tale parere giuridico dovrebbe essere:

  • (a) fornito almeno per ogni tipo di protezione del credito di tipo personale;
  • (b) presentato in forma scritta da un consulente legale. Nel caso in cui sia un dipendente dell’ente, il consulente legale dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito responsabile della concessione o del rinnovo delle esposizioni in esame.
25. Ai fini del paragrafo 24, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione …

Ai fini del paragrafo 24, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione a molteplici meccanismi di protezione del credito di tipo personale quando la legge applicabile è la stessa. Gli enti dovrebbero ottenere un ulteriore parere giuridico in merito a qualsiasi modifica sostanziale dei termini del contratto che possa influire sull’efficacia e sull’opponibilità sul piano giuridico dello specifico meccanismo di protezione del credito di tipo personale. Come minimo, le modifiche del quadro giuridico applicabile al meccanismo di protezione del credito di tipo personale e l’applicazione di tale meccanismo ad altri tipi di esposizioni, o l’uso di garanti assegnati ad altre classi di esposizioni o di altri tipi di garanti, vale a dire persone fisiche o giuridiche, dovrebbero sempre essere considerati casi di modifica sostanziale dei termini del contratto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/