+30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia …

30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia …

Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia reale ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri specificati dagli enti per la rettifica delle stime della LGD dovrebbero:

  • (a) non causare una diminuzione del valore delle stime della LGD quando la garanzia reale comporta per il debitore una passività di rango inferiore o pari all’obbligazione che il debitore ha nei confronti dell’ente;
  • (b) per i crediti diversi da quelli di primo rango, considerare adeguatamente gli effetti sulle stime della LGD della posizione subordinata dell’ente in relazione alla garanzia reale;
  • (c) per le altre garanzie reali su beni materiali, considerare adeguatamente la probabile ubicazione della garanzia per tutta la durata del prestito e la sua influenza sulla potenziale incapacità degli enti di ottenere rapidamente il controllo della garanzia e di liquidarla conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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