+30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia …
|
30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia …
Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia reale ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri specificati dagli enti per la rettifica delle stime della LGD dovrebbero: - (a) non causare una diminuzione del valore delle stime della LGD quando la garanzia reale comporta per il debitore una passività di rango inferiore o pari all’obbligazione che il debitore ha nei confronti dell’ente;
- (b) per i crediti diversi da quelli di primo rango, considerare adeguatamente gli effetti sulle stime della LGD della posizione subordinata dell’ente in relazione alla garanzia reale;
- (c) per le altre garanzie reali su beni materiali, considerare adeguatamente la probabile ubicazione della garanzia per tutta la durata del prestito e la sua influenza sulla potenziale incapacità degli enti di ottenere rapidamente il controllo della garanzia e di liquidarla conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|