+25. L’organo di amministrazione, come indicato negli orientamenti A BE sulla governance interna, in …

25. L’organo di amministrazione, come indicato negli orientamenti A BE sulla governance interna, in …

L’organo di amministrazione, come indicato negli orientamenti A BE sulla governance interna, in relazione alla concessione del credito, dovrebbe:

  • a. approvare la strategia di gestione del rischio di credito dell’ente, nell’ambito della strategia generale di gestione dei rischi, e la strategia aziendale, assicurando che siano in linea con il framework di propensione al rischio (RAF) e con la pianificazione del capitale e della liquidità dell’ente, nonché con il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e con il processo intero di determinazion e dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP), se del caso;
  • b. determinare la propensione al rischio di credito nell’ambito del RAF complessivo, compresi gli standard di concessione del credito, le indicazioni qualitative, le metriche e i limiti quantitativi e le soglie di attivazione di livelli successivi di intervento, senza distorsioni nelle prestazioni aziendali;
  • c. approvare il framework di riferimento per il processo di approvazione del credito, comprese, se del caso, le strutture interne per la concessione e il monitoraggio del credito e la definizione dei responsabili delegati delle decisioni;
  • d. assicurare un’efficace supervisione della qualità del rischio di credito, in particolare al momento della concessione del credito, e dei relativi accantonamenti;
  • e. assicurare adeguati processi di approvazione, monitoraggio e controllo del credito, ai fini di un’efficace gestione del rischio di credi to;
  • f. assicurare che tutto il personale coinvolto nell’assunzione del rischio di credito e nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo del rischio di credito sia dotato di adeguate competenze, risorse ed esperienza;
  • g. stabilire, approvare e sovrintendere all’attuazione della cultura del rischio dell’ente, dei suoi valori fondamentali e delle sue aspettative in materia di rischio di credito;
  • h. assicurare che il framework di riferimento per le remunerazioni, compresi eventuali obiettivi di prestazione pertinenti, e il framework di valutazione delle prestazioni per i responsabili delle decisioni sul credito che fanno parte del personale più rilevante rimangano allineati con il rischio di credito e la propensione al rischio di credito dell’ente.

4.1.2 Cultura del rischio di credito

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/