+202. Gli enti dovrebbero considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti …

202. Gli enti dovrebbero considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti …

Gli enti dovrebbero considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti, tutti i costi pertinenti fino alla successiva data di nuova fissazione del pricing o di scadenza, tra cui:

  • a. il costo del capitale (considerando sia il capitale regolamentare che quello economico), che dovrebbe risultare dall’allocazione del capitale in essere, secondo le ripartizioni stabilite, ad esempio per area geografica, linea di business e prodotto;
  • b. il costo del finanziamento, che dovrebbe corrispondere alle caratteristiche fondamentali del prestito, ad esempio la durata prevista del finanziamento, tenendo conto non solo dei termini contrattuali ma anche delle ipotesi comportamentali, ad esempio il rischio di rimborso anticipato;
  • c. i costi operativi e amministrativi, che dovreb bero risultare dall’allocazione dei costi;
  • d. i costi del rischio di credito calcolati per diversi gruppi omogenei di rischio, tenendo conto dell’esperienza passata di riconoscimento delle perdite per il rischio di credito e, se del caso, utilizzando modelli di perdita attesa;
  • e. qualsiasi altro costo reale associato al prestito in questione, incluse le considerazioni di natura fiscale, se del caso;
  • f. la concorrenza e le condizioni di mercato prevalenti in particolari segmenti di finanziamento e per particolari prodotti di prestito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/