+6. Fissazione del pricing
---+199. Il framework di riferimento per la fissazione del pricing dovrebbe riflettere la propensione …
---+200. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di differenziare i frameworks …
---+201. Gli enti dovrebbero definire approcci specifici per la fissazione del pricing dei prestiti …
---+202. Gli enti dovrebbero considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti …
---+203. Ai fini della fissazione del pricing e della misurazione della redditività, compresi i sussidi …
---+204. Gli enti dovrebbero documentare e rivedere in modo trasparente il framework di allocazione dei …
---+205. Gli enti dovrebbero mettere in atto strumenti di transazione ex ante e un regolare …

6. Fissazione del pricing

6. Fissazione del pricing

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
199. Il framework di riferimento per la fissazione del pricing dovrebbe riflettere la propensione …

Il framework di riferimento per la fissazione del pricing dovrebbe riflettere la propensione al rischio di credito e le strategie aziendali degli enti, comprese la redditività e la prospettiva di rischio. La fissazione del pricing di un prestito dovrebbe essere inoltre collegata alle caratteristiche del prodotto di prestito e tenere conto della concorrenza e delle condizioni di mercato prevalenti. Gli enti dovrebbero altresì definire il loro approccio alla fissazione del prezzo in base al tipo di cliente e alla qualità creditizia, nonché, se del caso, in base alla rischiosità del cliente (nell’eventualità di fissazione del pricing su base individuale). Gli enti dovrebbero assicurare che il framework di riferimento per la fissazione del pricing sia ben documentato e supportato da strutture di governance adeguate, come un comitato ad hoc, che siano responsabili del mantenimento del framework generale di riferimento per la fissazione del pricing e delle decisioni individuali in materia di prezzi, se del caso.

200. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di differenziare i frameworks …

Gli enti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di differenziare i frameworks per la determinazione del pricing in funzione del tipo di prestito e di cliente. Per i consumatori, le microimprese e le piccole imprese, la fissazione del pricing dovrebbe essere basata più sul portafoglio e sui prodotti, mentre per le medie e grandi imprese dovrebbe essere più specificamente legata all’operazione e al prestito.

201. Gli enti dovrebbero definire approcci specifici per la fissazione del pricing dei prestiti …

Gli enti dovrebbero definire approcci specifici per la fissazione del pricing dei prestiti promozionali, quando le considerazioni basate sul rischio e sulla performance specificate in questa sezione non sono pienamente applicabili.

202. Gli enti dovrebbero considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti …

Gli enti dovrebbero considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti, tutti i costi pertinenti fino alla successiva data di nuova fissazione del pricing o di scadenza, tra cui:

  • a. il costo del capitale (considerando sia il capitale regolamentare che quello economico), che dovrebbe risultare dall’allocazione del capitale in essere, secondo le ripartizioni stabilite, ad esempio per area geografica, linea di business e prodotto;
  • b. il costo del finanziamento, che dovrebbe corrispondere alle caratteristiche fondamentali del prestito, ad esempio la durata prevista del finanziamento, tenendo conto non solo dei termini contrattuali ma anche delle ipotesi comportamentali, ad esempio il rischio di rimborso anticipato;
  • c. i costi operativi e amministrativi, che dovreb bero risultare dall’allocazione dei costi;
  • d. i costi del rischio di credito calcolati per diversi gruppi omogenei di rischio, tenendo conto dell’esperienza passata di riconoscimento delle perdite per il rischio di credito e, se del caso, utilizzando modelli di perdita attesa;
  • e. qualsiasi altro costo reale associato al prestito in questione, incluse le considerazioni di natura fiscale, se del caso;
  • f. la concorrenza e le condizioni di mercato prevalenti in particolari segmenti di finanziamento e per particolari prodotti di prestito.
203. Ai fini della fissazione del pricing e della misurazione della redditività, compresi i sussidi …

Ai fini della fissazione del pricing e della misurazione della redditività, compresi i sussidi incrociati tra prestiti o tra unità operative/linee di business, gli enti dovrebbero considerare e tener conto di indicatori della performance corretta per il rischio in una maniera che sia proporzionata all’entità, alla natura e alla complessità del prestito e al profilo di rischio del cliente. Tali indicatori di performance potrebbero includere il valore economico aggiunto (EVA), la redditività del capitale corretto per il rischio (RORAC) e la redditività del capitale corretta per il rischio (RAROC), il rendimento delle attività ponderate per il rischio (RORWA), il rendimento delle attività totali (ROTA) e altre misure rilevanti per le caratteristiche del prestito. Gli indicatori di performance corretta per il rischio possono anche dipendere da, e riflettere, le strategie e le politiche di pianificazione del capitale degli enti.

204. Gli enti dovrebbero documentare e rivedere in modo trasparente il framework di allocazione dei …

Gli enti dovrebbero documentare e rivedere in modo trasparente il framework di allocazione dei costi sottostante. Gli enti dovrebbero stabilire un’equa distribuzione dei costi nell’ambito dell’organizzazione al fine di assicurare che le linee di business, e per quanto possibile i singoli prestiti, riflettano il corretto rendimento atteso corrispondente al rischio assunto.

205. Gli enti dovrebbero mettere in atto strumenti di transazione ex ante e un regolare …

Gli enti dovrebbero mettere in atto strumenti di transazione ex ante e un regolare monitoraggio ex post , collegando tra loro il rischio dell’operazione, la fissazione del pricing e la redditività complessiva attesa a un livello adeguato, comprese le linee di business e le linee di prodotto. Tutte le operazioni significative concluse a un pricing inferiore al costo dovrebbero essere segnalate e debitamente giustificate, in linea con le politiche e le procedure stabilite dall’ente. Il processo di monitoraggio dovrebbe fornire un apporto per la revisione dell’adeguatezza del processo complessivo di fissazione del pricing dal punto di vista operativo e del rischio. Se necessario, gli enti dovrebbero prendere misure per assicurare il rispetto degli obiettivi e della propensione al rischio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/