+22. Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in …
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22. Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in …
Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le proprie esposizioni complessive verso un emittente di garanzie e il suo gruppo di clienti connessi, laddove esistente, nonché il rischio di violare i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, tenendo nel debito conto le proprie procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno, gli enti dovrebbero considerare anche la propria capacità di gestire tempestivamente eventuali altre esposizioni verso un emittente di garanzie, al fine di ovviare a una violazione dei limiti delle grandi esposizioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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